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Il Tribunale di Roma respinge il ricorso contro il contratto Fieg-Fnsi
Contratti 08 Nov 2017

Respinto il ricorso contro il contratto Fieg-Fnsi. Il Tribunale: «L'accordo in vigore è pienamente legittimo»

Conclusa con esito favorevole alla Fnsi la vertenza giudiziaria promossa da alcuni giornalisti. Per il giudice non avevano legittimazione ad agire né contro l'intesa contrattuale né contro la delibera governativa sull'equo compenso. I ricorrenti sono stati condannati a rifondere le spese del giudizio nei confronti del sindacato, della Fieg e della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Si è conclusa con esito positivo per la Federazione della Stampa la vertenza giudiziaria promossa da alcuni giornalisti contro la Federazione stessa e contro la Federazione degli Editori, per aver sottoscritto il rinnovo del contratto nazionale di lavoro giornalistico.

Nel 2014, a seguito degli accordi per il rinnovo del contratto collettivo, i giornalisti Massimo Alberizzi, Fabio Cavalera, Tamara Ferrari, Anna Maria Iannello, Laura Anna Verlicchi, Alberto Roveri, Franco Chiocci, Pier Angelo Maurizio, Fabrizio de Jorio, Francesco Latini, Omar Reda, Maria Lavinia Di Gianvito, Andrea Montanari, Federica Frangi, Ferdinando Baron, Maria Elisabetta Palmisano, Stefania Giacomini, Nicoletta Maria Morabito, Alessandra Fanelli, Fabio Gibellino, Daniela Ricci avevano fatto ricorso in sede giudiziaria per chiedere la cancellazione delle nuove norme contrattuali sostenendone la illegittimità e contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri per aver approvato una delibera sull’equo compenso del lavoro giornalistico, ritenuta anch’essa illegittima.

Il giudice del Tribunale di Roma, al termine della vertenza giudiziaria durata tre anni, ha respinto tutte le richieste, in quanto gli interessati non erano "legittimati ad impugnare le deliberazioni assunte dalla Giunta Nazionale della Fnsi", che aveva sottoscritto il rinnovo del contratto, né erano legittimati a chiedere la cancellazione della delibera della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che essendo atto amministrativo, poteva essere impugnata soltanto in sede di magistratura amministrativa.

Il Tribunale ha condannato tutti i ricorrenti alla rifusione delle spese di giudizio in favore della Fnsi, della Fieg e della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

@fnsisocial

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