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Materiali utili - Le norme

Contratto nazionale di lavoro giornalistico Fieg-Fnsi

Il rinnovo del contratto nazionale di lavoro giornalistico Fieg-Fnsi, firmato a giugno del 2014, ha sostanzialmente modificato l’accordo sul lavoro autonomo. Sono state specificate le caratteristiche che deve avere un rapporto di lavoro per essere considerato effettivamente autonomo anche per eliminare qualsiasi confusione con le collaborazioni libero-professionali (freelance) e con le collaborazioni fisse rese in regime di subordinazione (art. 2 del Cnlg).
Tra gli elementi caratterizzanti della collaborazione coordinata e continuativa di natura giornalistica vengono espressamente citati: lo svolgimento del lavoro con impegno esclusivamente personale, in totale autonomia e in assenza di assoggettamento all'eterodirezione da parte dell'editore; la continuità nel tempo delle prestazioni, consistenti nella fornitura di una pluralità di contributi informativi; la coordinazione da parte del committente per assicurare la coerenza dei contenuti informativi forniti alla linea editoriale; l'assenza di obblighi di esclusiva, fermo restando l'obbligo di osservare il rispetto della riservatezza in relazione ad informazioni relative ad attività del committente e a non svolgere attività che possano creare danno all'immagine o agli interessi specifici del committente stesso; l'esclusione dalle strutture organizzative gerarchiche aziendali, dalla relativa dipendenza gerarchica prevista nell'organizzazione del lavoro redazionale e dal potere disciplinare dell'editore; l'esclusione dall'assoggettamento a vincoli di orario, salvo il rispetto dei tempi tecnici di fornitura alle redazioni o agli uffici di corrispondenza dei contributi destinati alla pubblicazione. È inoltre previsto che il collaboratore non partecipi all'attività della redazione o delle redazioni decentrate o degli uffici di corrispondenza e non abbia accesso al sistema editoriale tranne che per l'invio dei suoi contenuti informativi. L'accordo specifica inoltre i trattamenti economici minimi per le prestazioni rese dai collaboratori coordinati e continuativi, individuati per specifiche tipologie di prodotto editoriale, i contenuti del contratto e i tempi di pagamento.
Infine, sono stati precisati alcuni altri punti importanti, quali il diritto alla firma, la copertura previdenziale integrativa e l'assicurazione infortuni, che avrà gli stessi parametri previsti per i lavoratori subordinati in presenza di infortuni professionali. L’assicurazione infortuni dei co.co.co. sarà assicurata dall'Inpgi.
L’accordo nazionale sul lavoro autonomo stabilisce, inoltre, quali debbano essere le indicazioni imprescindibili riportate nei contratti individuali di collaborazione coordinata e continuativa, che devono contenere:

  • la data di inizio della collaborazione;
  • la durata del rapporto di collaborazione;
  • il tipo di prestazioni professionali richieste al giornalista (in particolare articoli, servizi fotografici, servizi grafici, servizi giornalistici);
  • il corrispettivo pattuito;
  • tempi e modalità di pagamento.

All’articolo 2 dell’accordo si specifica che il corrispettivo concordato deve essere comunque liquidato entro la fine del mese successivo a quello di pubblicazione con l’emissione delle ricevute fiscali previste dalla legge, e che il costo dei mezzi organizzati resta a carico del collaboratore, salvo il rimborso delle spese preventivamente autorizzate. L’articolo 3 riguarda il diritto alla firma e prevede comunque che il direttore della testata possa introdurre negli articoli quelle modificazioni di forma che sono richieste dalla natura e dai fini del giornale.

Contratto nazionale di lavoro giornalistico Aeranti Corallo-Fnsi

Anche nel contratto sottoscritto dalla Fnsi con Aeranti Corallo è previsto un accordo di regolamentazione del lavoro autonomo, che specifica l’obbligo e i contenuti del contratto individuale di assunzione, il diritto alla firma e la costituzione di un collegio per la conciliazione delle controversie.
A differenza di quanto previsto nell’accordo Fieg-Fnsi l’accordo Aeranti Corallo-Fnsi prevede anche la copertura assicurativa a favore dei collaboratori coordinati e continuativi per eventuali danni, cui fossero chiamati a rispondere in sede civile, a seguito di azioni giudiziarie di risarcimento correlate agli articoli oggetto della prestazione stessa. A giugno del 2014 l’accordo sul lavoro autonomo per l’emittenza privata è stato integrato con la previsione dei compensi minimi.

La Carta di Firenze

Sempre dal punto di vista della tutela dei lavoratori non dipendenti, nel 2011, il consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti ha promulgato la Carta deontologica sulla precarietà del lavoro giornalistico, denominata Carta di Firenze, dalla città dove il documento ha preso forma, nel corso di un’assemblea aperta ospitata l’8 e 9 ottobre 2011 nel teatro Odeon.
Il consiglio nazionale della Federazione della Stampa ha approvato, a sua volta, la Carta di Firenze con alcune necessarie integrazioni, che la rendono operativa per quanto riguarda le strutture sindacali.
Nella Carta di Firenze vengono richiamati i principi di fondo del lavoro autonomo giornalistico, le indicazioni circa le politiche attive contro la precarietà, i doveri di collaborazione e solidarietà tra giornalisti e le eventuali sanzioni in caso di accertamento di violazione dei dettami della Carta.
Viene anche istituito l’Osservatorio sulla dignità professionale.

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