Ai sensi dell'articolo 34 del Ccnlg, "nelle aziende editrici di giornali quotidiani, di periodici e nelle agenzie di informazioni quotidiane per la stampa che abbiano alle proprie dipendenze almeno dieci redattori, viene istituito un comitato di redazione al quale è demandata la tutela dei diritti morali e materiali derivanti ai giornalisti dal presente contratto e dalle norme di legge".
Se il numero dei giornalisti professionisti e praticanti è inferiore a 10, in luogo del comitato di redazione sarà eletto un fiduciario con compiti identici a quelli del comitato di redazione. Nell'ambito delle rappresentanze sindacali previste dall'art.34 della disciplina collettiva giornalistica (fiduciario di redazione, CdR e rappresentanti dei servizi ove esistenti, rappresentanti sindacali) viene eletto o designato il rappresentante per la sicurezza.