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Presidio della scorta mediatica per Giulio Regeni il 31 maggio 2023
Sentenze 27 Set 2023

La Consulta sblocca il processo Regeni

La Corte ha esaminato la questione di legittimità  costituzionale sollevata dal Gip del Tribunale di Roma su richiesta del procuratore capo Francesco Lo Voi e dell'aggiunto Sergio Colaiocco e dichiarato illegittima la norma che impediva il giudizio agli 007 egiziani.

Finisce lo stallo per il processo sull'omicidio di Giulio Regeni. È l'effetto della decisione della Corte costituzionale che ha dichiarato illegittimo l'art. 420-bis, comma 3, del codice di procedura penale nella parte in cui non prevede che il giudice proceda in assenza per i delitti commessi mediante gli atti di tortura quando, a causa della mancata assistenza dello Stato di appartenenza dell'imputato, è impossibile avere la prova che quest'ultimo, pur consapevole del procedimento, sia stato messo a conoscenza della pendenza del processo.

La Corte costituzionale ha esaminato la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma in relazione alla celebrazione del processo per il sequestro e l'omicidio di Giulio Regeni, riunita in camera di consiglio mercoledì 20 settembre 2023. La sentenza sarà depositata nelle prossime settimane.

Lo scorso maggio, nell'ambito del processo per l'omicidio del ricercatore italiano, sequestrato, torturato e ucciso in Egitto nel 2016, il giudice per l'udienza preliminare di Roma, accogliendo la richiesta del procuratore capo Francesco Lo Voi e dell'aggiunto Sergio Colaiocco finalizzata a sbloccare lo stallo in cui si trova il procedimento, ha inviato gli atti alla Consulta.

Imputati sono quattro 007 egiziani: il generale Sabir Tariq, i colonnelli Usham Helmi e Athar Kamel Mohamed Ibrahim, e Magdi Ibrahim Abdelal Sharif, accusati a vario titolo di sequestro di persona pluriaggravato, lesioni aggravate e concorso in omicidio aggravato. La procura di Roma aveva sollevato la questione di costituzionalità dell'articolo 420 bis nella parte in cui non prevede che l'assenza di conoscenza del processo da parte dell'imputato derivi dalla mancata attivazione della cooperazione dello Stato estero.

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