Si era sentito diffamato e denigrato dalle dichiarazioni rilasciate nel corso di una conferenza stampa e così aveva citato in giudizio il giornalista antimafia Paolo Borrometi e il suo avvocato Fabio Repici, il presidente del Cnog Carlo Bartoli, segretaria generale e presidente della Fnsi, Alessandra Costante e Vittorio di Trapani e l'ex presidente Fnsi Giuseppe Giulietti, chiedendo un risarcimento di 50mila euro ciascuno e la rimozione dalla rete del contenuto ritenuto diffamatorio.
E invece è stato condannato per lite temeraria. Nessuna diffamazione: tutte le «domande dell'attore» sono state rigettate, dal momento che «le dichiarazioni rese dai convenuti, alcuni nella loro veste istituzionale» costituiscono «legittimo esercizio del diritto di cronaca e di critica».
La conferenza stampa cui si fa riferimento è quella che si tenne nella sede della Fnsi il 26 luglio 2023 per esprimere solidarietà a Paolo Borrometi a seguito del decreto di citazione a giudizio per Giuseppe Guastella, il giornalista che ha intentato la causa, e altri accusati di aver partecipato a un "disegno criminoso" per diffamare Borrometi.
Ebbene, come scrive la giudice Antonella Di Tullio del Tribunale di Roma nella sentenza datata 23 aprile 2026, «l'esame del file audio e video della conferenza evidenzia che tutti i partecipanti che hanno preso la parola hanno illustrato la gravità delle condotte descritte nel decreto di citazione a giudizio», ritenendo «legittimamente che i fatti, così come emergenti nella loro oggettività dal decreto di citazione a giudizio, costituissero una vera e propria macchina del fango finalizzata a screditare Paolo Borrometi e giustificassero una conferenza stampa a sua tutela».
Dunque «nessuna dichiarazione diffamatoria può essere contestata a tutti i convenuti, che si sono attenuti al criterio di 'fedeltà' nell'esercizio legittimo del diritto di cronaca e di critica, rappresentando più volte l'origine giudiziaria dei fatti narrati».
Non solo. Il Tribunale ritiene anche che l'azione giudiziaria proposta contro i rappresentanti di Fnsi e Ordine e del collega Borrometi e del suo legale, «integri gli estremi di responsabilità processuale ai sensi dell'art. 96 III comma cpc», ravvisando quindi che la parte soccombente abbia «agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave», come recita il Codice.
Un ribaltamento di fronte che nella sentenza di primo grado prende la forma della lite temeraria attribuita a Guastella, condannato a pagare, oltre alle spese di lite e agli interessi, anche 4.000 euro in favore della cassa delle ammende.
A difendere in giudizio il sindacato è stato l'avvocato Bruno Del Vecchio, del foro di Roma, cui va il ringraziamento della Federazione nazionale della Stampa.
E Paolo Borrometi, che della Fnsi è rappresentante per la Legalità, commenta: «Questa sentenza riafferma la verità sulle sofferenze patite in questi anni da me e dalla mia famiglia. Per questo ringrazio di cuore Alessandra Costante e Vittorio di Trapani, segretaria generale e presidente Fnsi, il presidente Bartoli dell'Ordine dei Giornalisti, il presidente Giulietti per Articolo 21, oltre ai miei avvocati sempre presenti al mio fianco». (mf)