Per lo sciopero indetto dalla Fnsi il 28 di novembre, Federazione nazionale della Stampa italiana e Associazioni regionali di Stampa vigileranno con attenzione per garantire il diritto di sciopero a tutti i colleghi. Diritto sancito dalla Costituzione e dallo Statuto dei lavoratori.
La Fnsi è pronta ad appoggiare tutte le Associazioni di Stampa che vorranno procedere a denunce per comportamento antisindacale nei confronti delle aziende che forzeranno l'uscita di quotidiani, agenzie, pubblicazioni online, siti, telegiornali e programmi giornalistici. E che non daranno spazio ai comunicati sindacali.
Ricordiamo che rientra nei comportamenti antisindacali anche la "precettazione" al lavoro dei colleghi, siano essi capi o vice capi di settore, "convincendoli" a non aderire allo sciopero per immaginari doveri legati al ruolo e alla funzione.
Così come rientra nello spettro del comportamento antisindacale sostituire ai giornalisti in sciopero collaboratori, partite Iva e, peggio ancora, pensionati.
Si ricorda ai colleghi e anche alle aziende che recentemente una ordinanza della Corte di Cassazione (n. 29740/2025) ha affrontato il delicato bilanciamento tra il diritto di sciopero (tutelato dall'art. 40 Cost.) e la libertà di iniziativa economica del datore di lavoro (a sua volta garantita dall'art. 41 Cost.).
I giudici sono stati chiamati, ancora una volta, a delimitare la linea di demarcazione tra la legittima facoltà del datore di lavoro di adottare misure volte a limitare i danni materiali derivanti dall'astensione e il divieto assoluto di attuare condotte che incidano negativamente sull'esercizio del diritto stesso.
L'ordinanza (pubblicata un paio di settimane fa) ha accertato la condotta antisindacale - ex art. 28 dello Statuto dei Lavoratori - di un datore di lavoro a causa delle disposizioni che lo stesso aveva impartito al proprio personale in occasione dello sciopero. Disposizioni di servizio finalizzate - secondo l'azienda - a prevenire danni patrimoniali diretti derivanti dalla potenziale perdita economica dovuta all'agitazione sindacale.
La Corte ha tuttavia - ancora una volta - ribadito un principio cardine, ovvero che sono illegittime le misure aziendali idonee a comprimere la facoltà del lavoratore di scegliere di aderire allo sciopero e, parimenti, ad imporre l'espletamento di attività lavorativa.
PER APPROFONDIRE
A questo link sono disponibili le faq sullo sciopero predisposte dagli uffici della Fnsi.