Anche il III° Collegio della Corte d'Appello di Roma ha condiviso le ragioni dell'Inpgi respingendo il ricorso proposto da una giornalista pensionata. Si tratta della terza pronuncia da parte della Corte d'Appello a favore dell'ente.
«Le tesi sostenute dall'Istituto in merito all'ex fissa – si legge su inpginotizie.it – erano state già accolte in recenti sentenze emesse dalla sezione lavoro della Corte d'Appello di Roma e della Corte d'Appello di Milano. In queste due pronunce i giudici avevano confermato integralmente quanto sostenuto dall'Istituto in merito alla inesigibilità della prestazione cd. ex fissa, stante la situazione di grave illiquidità del fondo a cui fa capo la prestazione».
Le sentenze hanno evidenziato inoltre l'infondatezza dell'ulteriore domanda svolta dai giornalisti pensionati che intendevano rivalersi sull'ente per il mancato immediato pagamento della ex fissa, adombrando ipotetiche responsabilità per omessa vigilanza e controllo sullo stato di liquidità nel fondo.
«In entrambi i casi – prosegue l'articolo pubblicato sul blog – la Corte ha ribadito che il Fondo a cui fa capo la cd ex fissa costituisce una 'gestione speciale' di fonte contrattuale collettiva; fondo che pertanto non fa capo all'Inpgi ma che è stato istituito presso l'Inpgi per la sola gestione del servizio cassa e pertanto con autonomia finanziaria e separatezza dei patrimoni, e ciò a tutela dell'intangibilità del patrimonio dell'ente, vincolato nella destinazione al pagamento della previdenza obbligatoria di legge».