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Inpgi 28 Ott 2010

Stati di crisi, incentivi all'esodo e indennità di disoccupazione, l'Inpgi approva una delibera positiva per i colleghi coinvolti in riorganizzazioni aziendali per le quali si applica la legge 416

Il Consiglio di amministrazione dell'Inpgi, a seguito di un approfondimento della disciplina del trattamento di disoccupazione con particolare riferimento alla casistica dei dipendenti di aziende in crisi, ha ritenuto opportuno dare una veste formale ad una interpretazione delle norme del regolamento che, di fatto, viene comunque già da tempo adottata dagli Uffici.

Il Consiglio di amministrazione dell'Inpgi, a seguito di un approfondimento della disciplina del trattamento di disoccupazione con particolare riferimento alla casistica dei dipendenti di aziende in crisi, ha ritenuto opportuno dare una veste formale ad una interpretazione delle norme del regolamento che, di fatto, viene comunque già da tempo adottata dagli Uffici.

Come noto, l’art. 23 del Regolamento Inpgi prevede una tutela di maggior favore per i giornalisti che abbiano cessato il loro rapporto di lavoro con aziende il cui stato di crisi sia stato riconosciuto dal Ministero del Lavoro, fallite, in liquidazione e nei casi di cessazione di ramo d’azienda.

Tale miglior trattamento è tuttavia escluso (art. 23, comma 5) nel caso in cui i giornalisti dimissionari di aziende in crisi abbiano percepito somme a qualsiasi titolo, aggiuntive al tfr e a quelle previste dalla legge e dal Contratto nazionale per un importo uguale o superiore  a quello corrispondente al massimale indennizzabile riconosciuto per due anni di disoccupazione (per l’anno 2010 pari a 31.503 euro).

Il Consiglio di amministrazione ha ritenuto opportuno specificare che, nel caso in cui le somme percepite risultino superiori al limite sopra indicato, si applica comunque la disciplina generale prevista dall’art. 22 del regolamento che prevede il riconoscimento ridotto del trattamento che può andare da una massimo di sei mensilità ad un minimo di zero in relazione agli importi ricevuti.

Riportiamo testualmente l’interpretazione relativa al comma 5 dell’art. 23, così come approvata dal Cda.

 

 

I giornalisti dipendenti da aziende in crisi che percepiscano somme per un importo inferiore o uguale a quello corrispondente al massimale indennizzabile, riconosciuto per due anni di disoccupazione (per l’anno 2010 pari ad € 31.503,00), avranno riconosciuto il trattamento previsto nei casi di licenziamento (360 gg. trattamento ordinario + 360 gg. di sussidio straordinario) e, qualora sussistano gli ulteriori requisiti di età ed anzianità contributiva INPGI, gli interessati potranno beneficiare anche della maggiore copertura contributiva figurativa prevista dall’art. 23.

 

I giornalisti dipendenti da aziende in crisi che percepiscano somme per un importo superiore a quello corrispondente al massimale indennizzabile, riconosciuto per due anni di disoccupazione (per l’anno 2010 pari ad € 31.503,00), la normativa di riferimento è, viceversa, quella dettata dal comma 8 dell’art. 22 che prevede il riconoscimento ridotto del trattamento da un massimo di sei mensilità, per somme lorde fino ad € 51.646,00 a zero mensilità per importi superiori ad € 103.292,00.

 

L’importo di € 31.503,00 è annualmente rivalutato sulla base della variazione percentuale della retribuzione minima del redattore ordinario verificatasi nell’anno precedente.

 

Di seguito alcuni esempi per spiegare il funzionamento della norma:

Esempio 1:

Giornalista di 56 anni, dimissionario da azienda in crisi, anzianità contributiva INPGI di 10 anni, somma percepita € 25.000,00.

Ammissione al trattamento ordinario di disoccupazione  (art. 23, comma 5) per due anni con il riconoscimento del beneficio contributivo per l’intero periodo di due anni.

 

Esempio 2:

Giornalista di 56 anni, dimissionario da azienda in crisi, anzianità contributiva INPGI di 9 anni, somma percepita € 25.000,00.

Ammissione al trattamento ordinario di disoccupazione (art. 23, comma 1) per due anni con il riconoscimento del beneficio contributivo per un solo anno in quanto privo del requisito di anzianità contributiva di 10 anni.

 

Esempio 3:

Giornalista di 56 anni, dimissionario da azienda in crisi, anzianità contributiva INPGI di 10 anni, somma percepita € 50.000,00.

Ammissione al trattamento ordinario (art. 22, comma 8) di disoccupazione per 6 mesi con copertura contributiva figurativa per sei mesi.

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