L’Agcom ha accolto molte delle osservazioni presentate da Fnsi (rappresentata al tavolo dal presidente Vittorio di Trapani), Ussi, Usigrai e Cnog sul diritto di cronaca nelle partite di calcio di Serie A.
Nella delibera 221/26/CONS del 16 settembre 2026, con cui sono state approvate le linee guida presentate dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A per la commercializzazione centralizzata dei diritti audiovisivi relativi a cinque stagioni sportive, dal 2029/2030 al 2033/2034, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha stabilito che i criteri editoriali inizialmente previsti dalle linee guida non possano essere applicati in modo da limitare ingiustificatamente la diffusione di immagini rilevanti per l’informazione, «ivi inclusi gli episodi discriminatori, gli episodi di violenza o contrari all'ordine pubblico e gli episodi controversi di gioco». Il divieto di ripresa e di enfatizzazione «non può essere interpretato né applicato in termini assoluti, ma è limitato a quanto strettamente necessario alla tutela della dignità delle persone coinvolte e al rispetto delle disposizioni di legge in materia di tutela dei minori, di protezione dei dati personali e di divieto di incitamento all'odio o alla violenza».
Inoltre, «per gli accadimenti di particolare rilievo ai fini della cronaca, la Lega Nazionale Professionisti Serie A assicura, ove tecnicamente possibile, riprese dedicate idonee a consentirne una rappresentazione completa», e garantisce in ogni caso «che le relative immagini, ancorché non trasmesse in diretta, siano messe a disposizione degli operatori della comunicazione ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca».
Per quanto riguarda le «proteste dei calciatori e degli allenatori nei confronti degli ufficiali di gara, la Lega Nazionale Professionisti Serie A consente, quando editorialmente rilevanti ai fini della cronaca, anche inquadrature di dettaglio idonee all'identificazione dei tesserati coinvolti, fermo il rispetto della dignità delle persone e delle disposizioni di legge applicabili».
In merito al termine per la richiesta delle immagini, inizialmente fissato a un’ora entro la conclusione dell’evento, Agcom rileva che «non può essere modificato nell'ambito del presente procedimento. Si dispone la trasmissione dell'osservazione agli uffici competenti per un'eventuale valutazione in sede di revisione della delibera n. 173/25/CONS». (anc)