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Sentenze 09 Mar 2015

Querele temerarie Lorusso sul caso Paolo Carta “Il tribunale di Milano mette in mora il Parlamento”

"La sentenza con cui il tribunale civile di Milano ha stabilito che il giornalista querelato in maniera temeraria ha diritto al risarcimento dei danni morali rappresenta di fatto una messa in mora del Parlamento". Lo afferma Raffaele Lorusso, segretario generale della Fnsi.

"La sentenza con cui il tribunale civile di Milano ha stabilito che il giornalista querelato in maniera temeraria ha diritto al risarcimento dei danni morali rappresenta di fatto una messa in mora del Parlamento". Lo afferma Raffaele Lorusso, segretario generale della Fnsi.

"Nell'assolvere il collega Paolo Carta, dell'Unione Sarda, il direttore Paolo Figus e la società editrice - sottolinea Lorusso - il giudice ha ribadito quanto europea dei diritti dell'Uomo, che ha più volte richiamato l'Italia, afferma da tempo in tema di querele temerarie. È auspicabile che questo provvedimento induca alla riflessione il Parlamento italiano, spingendolo ad affrontare il problema nell'ambito della proposta di legge di riforma del reato di diffamazione a mezzo stampa. Va messo da parte qualsiasi desiderio di rivalsa nei confronti della stampa. Le querele temerarie rappresentano una minaccia alla libertà dell'informazione e all'autonomia professionale dei colleghi perché sono una forma di intimidazione. La cancellazione del carcere per i giornalisti, che dovrebbe essere l'unico vero obiettivo della proposta di legge attualmente all'esame delle Camere, non può trasformarsi in uno specchietto per le allodole dietro il quale nascondere norme liberticide che farebbero fare all'Italia un ulteriore passo indietro nella classifica mondiale della libertà di stampa". Roma, 9 marzo 2015

QUERELE E LITI TEMERARIE IL GIUDICE DICE CHE È BAVAGLIO
IL CASO UNIONE SARDA SODDISFAZIONE NELLA CATEGORIA
Il giornalista che scrive la verità ma è ugualmente querelato per diffamazione ha diritto al risarcimento dei danni morali da parte di chi l’ha querelato in maniera temeraria. Lo sostiene la sentenza del Tribunale civile di Milano (favorevole a un giornalista sardo e al suo direttore) sulla questione dell’uso distorto di cause penali e civili al fine di intimidire e mettere il bavaglio alla stampa.
Nel caso particolare, il giudice milanese ha ritenuto che Paolo Carta (giornalista de L’Unione Sarda e consigliere nazionale dell’Ordine), l’allora direttore del quotidiano Paolo Figus e L’Unione Sarda S. p. A. debbano essere risarciti da una società che li aveva querelati, chiedendo 500 mila euro, per l’inchiesta di Carta sull’inquinamento causato dalle esercitazioni del Poligono di Quirra. L’Ordine dei giornalisti della Sardegna e l’Associazione della stampa sarda, in un comunicato congiunto dei rispettivi presidenti Filippo Peretti e Celestino Tabasso, hanno espresso “grande soddisfazione”. “La sentenza di Milano – hanno detto – segna un punto importante di cui si avvertiva il bisogno, sia perché le querele temerarie stanno nel concreto minacciando la libertà di informazione e la stabilità delle aziende editoriali, sia perché il generale progetto di riforma della legge sulla stampa, all’esame del Parlamento, non appare orientato a favorire il ruolo che compete al giornalista in un sano sistema democratico”. 5 marzo 2015

UNCI- GRUPPO CRONISTI SARDI,  SU LITI TEMERARIE
Finalmente una sentenza che punisce le liti temerarie, le cause intentate contro i giornalisti al solo scopo di intimidirli. Nei giorni scorsi il Tribunale di Milano ha emesso una sentenza importantissima in materia di diritto di cronaca: un giornalista de L’Unione sarda, consigliere nazionale dell’Ordine dei giornalisti, e il direttore del quotidiano sardo saranno risarciti da una società che chiedeva centinaia di migliaia di euro di risarcimento per articoli legati all’inchiesta sul caso Quirra, una vicenda di inquinamento ambientale legata alle esercitazioni nel poligono militare. L’Unci esprime grande soddisfazione per la sentenza del Tribunale di Milano. Da tempo l’Unione cronisti avverte sulla pericolosità delle cause civili intentate al solo scopo di mettere il bavaglio alla stampa. 6 marzo 2015
Maria Francesca Chiappe (coordinatore gruppo cronisti sardi)
Guido Columba (presidente Unci)

DIFFAMAZIONE. DUNQUE GLI ABUSI SI POSSONO SANZIONARE. IL CASO “UNIONE SARDA”
Nella causa sul poligono di Salto di Quirra il giudice ha applicato il 3° comma dell’art. 96 C.p.c. finora inapplicato. Come ha quantificato l’indennizzo.
Non conosco il giudice Anna Cattaneo del Tribunale Civile di Milano, ma voglio idealmente stringerle la mano e ringraziarla a nome di tutti i giornalisti che subiscono cause pretestuose per diffamazione, e a nome dei cittadini ai quali si nega il diritto di conoscere informazioni di grande interesse pubblico abusando platealmente del diritto di difendere la propria reputazione.
Il 28 febbraio il giudice Cattaneo ha emesso una sentenza esemplare: ha prosciolto il giornalista Paolo Carta dall’accusa di diffamazione a mezzo stampa riconoscendo l’assoluta correttezza del suo operato e, contestualmente, ha condannato il Gruppo Internazionale SGS, che gli aveva ingiustamente chiesto un risarcimento di 500mila euro, a versargli un indennizzo di 18mila euro.
Per imporre questo indennizzo il giudice ha applicato il terzo comma dell’articolo 96 del codice di procedura civile, un codicillo dormiente fin dal 2009, inapplicato fin da quando fu introdotto, in recepimento di una normativa comunitaria che intende reprimere e scoraggiare i comportamenti di chi si rivolge alla giustizia per chiedere la riparazione di un torto pur sapendo di non averlo subito. Finalmente, di fronte all’abuso sempre più frequente delle cause civili per diffamazione a mezzo stampa, che nel nostro paese sono una vera piaga, un giudice italiano ha avuto il coraggio di applicare questa norma.
Non è un caso che sia stato un giudice del Tribunale Civile di Milano a superare le esitazioni, a sciogliere il nodo gordiano. Questo Tribunale studia da tempo il modo di applicare la norma risolvendo il problemino che finora l’ha resa di difficile attuazione: la mancanza nel testo del codice dei parametri con i quali determinare l’entità dell’indennizzo da assegnare in via equitativa. Questo è il problema, il 9 aprile 2011, al Circolo della Stampa di Milano nel corso di un convegno organizzato con la collaborazione dell’osservatorio Ossigeno per l’Informazione e di Stampa Democratica, il giudice Roberto Bichi, presidente della prima sezione del Tribunale Civile di Milano, quella che si occupa di citazioni per danni.
Dunque già quattro anni fa i giudici di Milano studiavamo il modo di risolvere il problema, di trovare parametri tali da rendere l’indennizzo una norma deterrente efficace e allo stesso tempo non troppo onerosa. Nella sentenza del 28 febbraio il parametro è stato fissato nel doppio dell’importo delle spese legali sostenute dal convenuto e addebitate all’attore della causa.
Si può discutere dell’efficacia deterrente e dell’effetto equitativo di siffatta parametrazione, e sarà bene farlo. Ma è fuor di dubbio che la sentenza di Milano, per il fatto stesso che ha trovato il modo di applicare concretamente una norma ritenuta inapplicabile, il terzo comma dell’articolo 96 del c.p.c., avrà un effetto che andrà al di là del caso concreto.
La sentenza dimostra che contro le cause temerarie esistono strumenti giuridici utilizzabili e, io credo, farà scoprire che nei nostri codici ci sono deterrenti applicabili anche contro le querele pretestuose. Si troveranno se solo si vorrà riflettere sul vero significato del termine ‘querela temeraria’ e sulle circostanze che permettono di perseguire per calunnia chi accusa falsamente di aver commesso il reato di diffamazione a mezzo stampa. Su queste questioni si riflette da tempo girando intorno al problema e aspetti vergognosi, come diceva il non dimenticato avvocato Oreste Flammini Minuto. È importante che si riattivino queste riflessioni mentre il Parlamento discute (ormai da tre anni) senza giungere a conclusioni concrete sul modo di rendere meno punitiva per i giornalisti la normativa sulla diffamazione a mezzo stampa.
Ci sono altri aspetti interessanti nella sentenza sul caso dell’Unione Sarda. Mi auguro che siano i giuristi a sottolinearli. di Alberto Spampinato da Ossigeno per l’informazione del 9 marzo 2015

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