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Inpgi 21 Giu 2012

Novità dal Fondo di previdenza complementare: il TFR accantonato diventa garanzia per i prestiti dell'Inpgi

L’Inpgi, in accordo con la propria Commissione mutui e prestiti, ha deciso di considerare come forma di garanzia utile alla concessione del prestito personale, la cessione del credito avente ad oggetto la quota di Trattamento di Fine Rapporto accantonata presso l’apposito Fondo pensione complementare dei giornalisti italiani.

L’Inpgi, in accordo con la propria Commissione mutui e prestiti, ha deciso di considerare come forma di garanzia utile alla concessione del prestito personale, la cessione del credito avente ad oggetto la quota di Trattamento di Fine Rapporto accantonata presso l’apposito Fondo pensione complementare dei giornalisti italiani.

Tutti i giornalisti iscritti all’Inpgi che chiederanno un prestito personale potranno, quindi, ottenerlo fornendo come garanzia dello stesso la quota di TFR maturata e depositata sia presso il datore di lavoro - come era in passato -  sia presso lo speciale Fondo di categoria. La somma che verrà posta a garanzia del prestito erogato sarà “congelata” per tutta la durata dell’ammortamento e sarà nuovamente svincolata appena il giornalista avrà saldato l’ultima rata del credito concesso dall’Istituto.
Pertanto, è già operativa una procedura interna che metterà gli iscritti, che intendono far ricorso al credito Inpgi, in condizione di utilizzare il proprio Trattamento di Fine Rapporto depositato presso il Fondo pensione complementare come garanzia utile all’accoglimento della domanda di erogazione del prestito. FONDO COMPLEMENTARE DEI GIORNALSTI: IL TFR DESTINATO AL FONDO COSTITUISCE GARANZIA ANCHE PER I PRESTITI INPGI
Alcuni giornalisti nostri iscritti nei giorni scorsi si sono rivolti a noi lamentandosi del fatto che la loro richiesta di prestito avanzata all’Inpgi sarebbe stata negata poiché avevano destinato al Fondo Complementare il loro TFR, anziché lasciarlo in azienda. Possiamo assicurare tutti gli iscritti che si è trattato di un equivoco prontamente chiarito. Anche il TFR trasferito al Fondo Complementare costituisce, infatti e da sempre, garanzia per poter accedere ai prestiti Inpgi. Lo ha chiarito lo stesso Istituto. In merito si ricorda che il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, già a suo tempo investito della questione, aveva puntualizzato che “la scelta del lavoratore di aderire ad una forma pensionistica complementare implica un mutamento del soggetto depositario del TFR, che diviene la forma pensionistica in luogo del datore di lavoro”. “Ciò significa”, aveva aggiunto il Ministero, “che l’oggetto della garanzia non viene meno, ma cambia solo il soggetto depositario della garanzia medesima e presso cui rivalersi in caso di inadempimento all’obbligazione principale del contratto”.
Con la stessa disposizione il Ministero aveva chiarito che le eventuali clausole dei contratti privati di finanziamento con cessione di un quinto dello stipendio, che avrebbero impegnato il lavoratore a non  devolvere per il futuro il proprio TFR a forme di previdenza complementare, devono ritenersi nulle, in quanto contrarie a norme imperative ed all’interesse pubblico tutelato dalla Costituzione. Roma, 19 giugno 2012

 

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