Il testo del comma 186 della legge del 27/12/2013 n. 147 (legge di stabilità che riportiamo in basso) per l’anno 2014 fissa la nuova percentuale aggiuntiva al trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà (legge 863 del 1984).
L’integrazione salariale per i contratti di solidarietà, fissata in base alla legge 863/1984 nella misura del 60% della retribuzione persa a seguito della riduzione dell’orario di lavoro, è stata aumentata per tutto il 2014 del 10% nel limite massimo di spesa di 50 milioni di euro, negli anni passati, invece, la percentuale aggiuntiva era del 20%.
Legge 27.12.2013 n° 147
186. Per l'anno 2014, l'ammontare del trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e successive modificazioni, è aumentato nella misura del 10 per cento della retribuzione persa a seguito della riduzione di orario, nel limite massimo di 50 milioni di euro per lo stesso anno 2014. Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.