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Fnsi 17 Apr 2008

Circolare Fnsi ai Comitati di Redazione perchè vigilino: "Non è possibile sostituire giornalisti assenti per ferie con praticanti e studenti in stage formativi"

Con l’approssimarsi delle ferie estive e in relazione a numerose richieste pervenute a questa Federazione sull’utilizzo aziendale degli stagisti e sulle sostituzioni ferie vogliamo segnalare all’attività di sorveglianza dei Comitati di redazione che le due fattispecie non sono fra loro sovrapponibili e che in nessun caso è possibile sostituire giornalisti assenti per ferie con praticanti o studenti in stage formativi.

Con l’approssimarsi delle ferie estive e in relazione a numerose richieste pervenute a questa Federazione sull’utilizzo aziendale degli stagisti e sulle sostituzioni ferie vogliamo segnalare all’attività di sorveglianza dei Comitati di redazione che le due fattispecie non sono fra loro sovrapponibili e che in nessun caso è possibile sostituire giornalisti assenti per ferie con praticanti o studenti in stage formativi.

In presenza di un numero crescente di scuole di giornalismo che chiedono alle aziende di far svolgere stage ai loro allievi, dal carattere esclusivamente formativo, si ricorda che le aziende editoriali si sono impegnate, tramite la Fieg, con la sottoscrizione del Protocollo d’intesa 7 giugno 1993, tuttora in vigore, “a preferire, nella effettuazione di stage redazionali, gli allievi delle scuole riconosciute dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti”. È, quindi, questo il primo punto sul quale i Cdr devono vigilare, chiedendo alle rispettive aziende di essere messi tempestivamente a conoscenza, ai sensi dell’art.34, sul numero, i nomi, i tempi e le scuole di provenienza degli stagisti. Sempre con riferimento al richiamato Protocollo d’intesa 7 giugno 1993 si ricorda che l’effettuazione degli stage non comporta “l’instaurazione di alcun rapporto giuridico tra l’azienda e l’allievo”. Di conseguenza lo stagista, non essendo a nessun effetto un lavoratore, né subordinato né autonomo, non può svolgere alcuna attività lavorativa utilizzabile nella produzione del giornale. Lo stagista, ancorché iscritto nel registro dei praticanti, è presente in azienda esclusivamente per lo svolgimento di una fase di apprendimento pratico: non può, quindi, se non in termini di mera simulazione, essere inviato a seguire avvenimenti, né titolare, né impaginare, né scrivere articoli destinati alla pubblicazione, né può operare al desk, né può essere accreditato quale rappresentante della redazione a conferenze stampa o manifestazioni pubbliche. La violazione di questi limiti determina una violazione di norme imperative di legge e l’automatica trasformazione del rapporto di stage in rapporto di lavoro subordinato, con la conseguente applicazione delle disposizioni contrattuali, retributive, contributive e fiscali previste per i lavoratori subordinati. I predetti limiti devono trovare applicazione anche nei confronti di soggetti presenti in azienda per lo svolgimento di tirocini formativi e di orientamento, così come previsti dalla legge. A tale proposito si ricorda che la legge 196/1997 ed il relativo decreto ministeriale attuativo n.142/1998 hanno previsto la possibilità di svolgimento di tirocini formativi e di orientamento per i soggetti che hanno già assolto l’obbligo scolastico. Questi tirocini, limitati nel numero, devono però essere regolati da specifici accordi sottoscritti tra le aziende interessate e gli istituti universitari e/o le agenzie per l'impiego. I tirocinanti devono avere garanzie assicurative e un tutor responsabile didattico-organizzativo della loro attività. Da quanto sopra, emerge con la massima evidenza che gli stagisti (e i tirocinanti) non possono sostituire personale giornalistico in ferie. Su questo ultimo aspetto si ricorda che l’art.3 del vigente Cnlg prevede espressamente la possibilità per le aziende di stipulare contratti a termine “per sostituire giornalisti assenti per ferie”. Si tratta, com’è evidente, di una possibilità utilizzabile dalle strutture aziendali e territoriali per favorire il riassorbimento, sia pur temporaneo, dei colleghi disoccupati iscritti nell’elenco nazionale dei giornalisti disoccupati o in cigs. Ciò premesso, si invitano i Cdr ad opporsi alla presenza di stagisti in redazione quando l’azienda si sia rifiutata di sostituire con contratti a termine il personale giornalistico assente per ferie. Con l’occasione vogliamo anche ricordare a tutte le strutture del sindacato che nella piattaforma per il rinnovo del contratto Fieg, presentata da questa Federazione alla controparte editoriale, abbiamo specificamente richiesto che l’utilizzo di stagisti all’interno di aziende editoriali possa essere realizzato soltanto sulla base di accordi definiti tra il direttore ed il Comitato di redazione, che prevedano il numero degli stagisti, l’ambito temporale del loro utilizzo, il percorso formativo. Abbiamo anche chiesto che agli stage aziendali possano essere ammessi esclusivamente i praticanti provenienti dalle scuole riconosciute dall’Ordine. Abbiamo fatto conoscere questa nostra opinione anche al Ministero dell’Università. Sarebbe, pertanto, opportuno, che i Comitati di redazione si attivino per assicurare il rispetto totale delle norme di legge e di contratto, esercitando i poteri di intervento previsti dall’art.34 e procedendo, in presenza di violazioni, a denunciarle tempestivamente agli ispettorati provinciali del lavoro e all’Inpgi, dandone comunicazione alle AA.RR.SS. competenti e a questa Federazione. Cordiali saluti. Franco Siddi, Segretario generale

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