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Fnsi 03 Dic 2003

Sottoscritto l'accordo tra Fnsi e Aeranti-Corallo sulla parte economica biennale del contratto nazionale per l'emittenza radiotelevisiva locale. Rossignoli (Aeranti-Corallo): "Un passaggio importante". Il testo dell'accordo

Sottoscritto l'accordo tra Fnsi e Aeranti-Corallo sulla parte economica biennale del contratto nazionale per l'emittenza radiotelevisiva locale. Rossignoli (Aeranti-Corallo): "Un passaggio importante". Il testo dell'accordo

Sottoscritto l'accordo tra Fnsi e Aeranti-Corallo sulla parte economica biennale del contratto nazionale per l'emittenza radiotelevisiva locale. Rossignoli (Aeranti-Corallo): "Un passaggio importante". Il testo dell'accordo

La Federazione Nazionale della Stampa Italiana comunica: E’ stato sottoscritto oggi tra la Federazione Nazionale della Stampa e le organizzazioni delle emittenti locali Aeranti e Corallo il rinnovo biennale della parte economica del contratto collettivo di categoria che regola le prestazioni dei giornalisti impegnati nelle imprese di radiodiffusione sonora e televisiva di ambito locale, nelle sindycations e nelle agenzie di informazione radiofonica. La rinnovazione contrattuale prevede un aumento dei minimi tabellari a regime di 65,64 Euro, un aumento della contribuzione a carico delle aziende per l’assicurazione infortuni, il raddoppio della quota di TFR da destinare alla previdenza complementare, un aumento della contribuzione aziendale per l’assistenza sanitaria integrativa (Casagit) e un aumento della misura della tredicesima mensilità, che passa da 26/26 a 28/26. Si tratta, complessivamente, di un incremento economico percentuale leggermente superiore rispetto a quello ottenuto nel contratto collettivo Fieg-Fnsi con elementi significativi, come quelli che riguardano la previdenza, l’assistenza sanitaria e la tredicesima mensilità. Il contratto quadriennale dell’emittenza locale scadrà il prossimo ottobre 2004. E’ volontà della Federazione della Stampa avviare da subito le consultazioni della categoria per definire in tempi rapidi una piattaforma che consenta di affrontare e risolvere, soprattutto sul piano normativo, gli aspetti più rilevanti che attengono all’esercizio della professione giornalistica in un settore in grande espansione e che assume un ruolo crescente nel panorama informativo italiano. "Siamo soddisfatti del rinnovo odierno - ha commentato il coordinatore di Aeranti-Corallo Marco Rossignoli - in quanto si tratta di un altro importante passaggio del percorso della contrattazione collettiva iniziato il 3 ottobre 2000 con la sottoscrizione del contratto collettivo nazionale di lavoro. I dati di applicazione del contratto sono molto positivi - ha aggiunto Rossignoli - in quanto ogni mese si registrano nuove assunzioni di giornalisti disciplinate dal contratto". (Adnkronos) ACCORDO DI RINNOVO DELLA PARTE ECONOMICA DEL CCNL 3/10/2000 Il giorno 3 dicembre 2003 in Roma, tra Aeranti-Corallo e Fnsi, si è proceduto al rinnovo della parte economica del contratto collettivo di lavoro per la regolamentazione del lavoro giornalistico nelle imprese di radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale, loro sindycations e agenzie di informazione radiofonica, sulla base dei seguenti contenuti, per il biennio 3 ottobre 2002 – 2 ottobre 2004. 1) Incremento dei minimi. I valori minimi tabellari in atto saranno incrementati a regime di euro 65,64 per il teleradiogiornalista tv con oltre 24 mesi di attività lavorativa nel settore giornalistico; di euro 50,86 per il teleradiogiornalista radio con oltre 24 mesi di attività lavorativa nel settore giornalistico; di euro 45,85 per il teleradiogiornalista con meno di 24 mesi di attività lavorativa nel settore giornalistico. Il suddetto importo verrà corrisposto (come da tabella allegata) sulla base delle seguenti percentuali e cadenze: il 70% a partire dal 1° dicembre 2003; il 30% a partire dal 1° marzo 2004. Sino al periodo di paga relativo al mese di novembre 2003 continuerà ad essere erogata l’indennità di vacanza contrattuale (nelle misure di cui alla tabella allegata) che cesserà a far data dal 1° dicembre 2003 e verrà quindi sostituita dai suddetti incrementi. 2) Tredicesima mensilità A partire da dicembre 2003 l’ammontare della 13a mensilità sarà pari a 28/26esimi della retribuzione mensile ragguagliata al periodo di maturazione di tali 28/26esimi. 3) Contributo a carico delle aziende per la assicurazione infortuni A decorrere dal 1° gennaio 2004 il contributo a carico delle aziende per la assicurazione infortuni previsto dall’art.39 è elevato da euro 6,71 a euro 11,88 per ogni giornalista dipendente. 4) Assistenza sanitaria integrativa Al fine di assicurare una adeguata applicazione della normativa contrattuale inerente l’assistenza sanitaria integrativa gestita dalla Casagit, le parti costituiscono una commissione paritetica permanente, integrata da un rappresentante della Casagit, con il compito di monitorare la popolazione giornalistica e i costi assistenziali del settore e individuare entro il 31/12/2003 soluzioni idonee a garantire i trattamenti assicurativi integrativi. Non appena definite tra le parti tali soluzioni, il contributo Casagit a carico delle aziende previsto dal comma 2 della prima nota a verbale dell’art. 42 è elevato dallo 0,50% della retribuzione imponibile allo 0,95% della medesima. 5) Prestazioni previdenziali integrative A partire dal versamento al Fondo di previdenza complementare dei giornalisti italiani dei contributi inerenti la retribuzione del corrente mese di dicembre, la quota dell’accantonamento annuale del TFR da versare al Fondo medesimo sarà pari all’ammontare doppio della contribuzione a carico dell’azienda dovuta per l’anno in corso. 6) Inpgi e Fondo di previdenza complementare Nel corso della trattativa Aeranti-Corallo ha posto il problema di una propria rappresentanza negli organi collegiali dell’Inpgi e nel Consiglio di amministrazione del Fondo di previdenza complementare. Al riguardo le parti, nel prendere atto che l’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani è retto da uno statuto la cui modifica può avvenire soltanto con decreto del Ministero del Lavoro, e che il Fondo di previdenza complementare dei giornalisti italiani è stato costituito con atto notarile tra la Fnsi e la Fieg, in base alle disposizioni legislative che regolamentano la previdenza complementare, convengono di procedere al più presto ai necessari approfondimenti anche con la Federazione Italiana Editori Giornali e con il Consiglio di amministrazione dell’Inpgi, per quanto di rispettiva competenza, al fine di verificare la percorribilità della richiesta. 7) Nuove tipologie contrattuali Le parti, preso atto dell’entrata in vigore del Decreto legislativo 10 settembre 2003 n.276 in attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla Legge 14 febbraio 2003 n.30, convengono di procedere entro tre mesi dalla firma del presente accordo, ad un esame congiunto della materia per definire gli aspetti applicativi delle nuove tipologie contrattuali in esso previste al settore dell’emittenza radiotelevisiva privata. Nota a verbale Aeranti-Corallo e Federazione Nazionale della Stampa Italiana si danno atto reciprocamente degli sforzi compiuti per garantire una regolamentazione contrattuale in un settore in rapida evoluzione tecnologica. Nell’ambito del rinnovo quadriennale 2004-2008 saranno esaminati i problemi produttivi e normativi relativi al digitale, satellitare e terrestre, all’on line, alle agenzie di informazione. TABELLA DEI MINIMI DI STIPENDIO MINIMI DI STIPENDIO COMPRENSIVI DELLA EX INDENNITÀ DI CONTINGENZA Tele-radiogiornalista TV con oltre 24 mesi di attività lavorativa nel settore giornalistico 1621,14 (DA DICEMBRE 2003) 1640,83 (DA MARZO 2004) Tele-radiogiornalista radio con oltre 24 mesi di attività lavorativa nel settore giornalistico 1256,17 (DA DICEMBRE 2003) 1271,43 (DA MARZO 2004) Tele-radiogiornalista con meno di 24 mesi di attività lavorativa nel settore giornalistico 1132,66 (DA DICEMBRE 2003) 1146,42 (DA MARZO 2004) INDENNITÀ DI VACANZA CONTRATTUALE DA CORRISPONDERE MENSILMENTE SINO A NOVEMBRE 2003 QUALIFICHE INDENN. VACANZA CONTRATT. Teleradiogiornalista TV con oltre 24 mesi 11,03 Teleradiogiornalista radio con oltre 24 mesi 8,54 Teleradiogiornalista con meno di 24 mesi 7,70

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