È legittima la decisione della Regione Toscana di aver garantito i livelli retributivi dei giornalisti impiegati negli uffici stampa di Giunta e Consiglio Regionale nel passaggio dal contratto giornalistico a quello del pubblico impiego. Lo ha stabilito la Corte Costituzionale respingendo in parte, con sentenza numero 212 depositata oggi, 11 novembre 2021, le eccezioni mosse dalla presidenza del Consiglio dei ministri alla legge regionale con cui veniva riconosciuto un assegno ad personam ai redattori, in precedenza assunti con contratto Fieg-Fnsi, che nel luglio 2020 erano stati reinquadrati con applicazione del contratto nazionale Funzioni locali.
Alla disputa ammesso, in qualità di amicus curiae, anche il sindacato dei giornalisti. La Corte, rilevata la sua conformità, ha infatti accolto con decreto l'opinione redatta dal direttore della Fnsi Tommaso Daquanno e presentata in nome e conto del segretario generale Raffaele Lorusso e del presidente dell'Associazione stampa Toscana, Alessandro Bennucci, riconoscendo quindi la legittimità della Federazione nazionale della Stampa italiana, quale sindacato unico e unitario dei giornalisti italiani, a rappresentare gli interessi della categoria.
Nella memoria Fnsi e Ast, pur riconoscendo l'ormai certificata (per consolidata e univoca giurisprudenza costituzionale) inapplicabilità ai giornalisti dipendenti pubblici del contratto Fieg-Fnsi, ribadivano fermamente la necessità di dare corretta applicazione all'articolo 1, comma 160, della legge 160 del 2019, che ha introdotto nell'ordinamento il riconoscimento, in favore dei giornalisti addetti agli uffici stampa, di un assegno riassorbibile.
Proprio quel riconoscimento, dunque, contenuto nella legge impugnata dalla presidenza del Consiglio, che ha garantito ai giornalisti la salvaguardia delle retribuzioni tramite un assegno ad personam che ha assicurato il mantenimento del trattamento economico in godimento – derivante dall'applicazione del contratto giornalistico – evitando così qualsiasi peggioramento economico a seguito del cambio di contratto di lavoro.
Nei modi e nelle forme previste dell'ordinamento, il sindacato ha quindi sostenuto davanti ai giudici della Consulta le ragioni della legge toscana, sia perché aveva seguito con attenzione la sua realizzazione, sia perché, come i fatti hanno poi dimostrato, la norma, correttamente applicando una previsione di legge contenuta in Finanziaria, aveva solo anticipato il contenuto dell'ipotesi di accordo sottoscritta a maggio 2021 da Aran, Fnsi e sindacati del pubblico impiego tramite la quale sono stati salvaguardati i livelli retributivi dei giornalisti assunti per concorso con Cnlg.
Percorso di garanzia degli stipendi, quello attuato in Toscana, che Fnsi e Associazioni regionali di Stampa hanno garantito in molte altre realtà regionali, nelle more della definizione dell'intesa con l'Aran.
In ragione di tutto ciò – e quindi anche in linea con il contributo fornito dalla Fnsi – la Corte Costituzionale ha ritenuto di rigettare la quasi totalità dei motivi di ricorso, dichiarando infondate le contestazioni mosse alla legge regionale in merito al reinquadramento, in categoria D, con la garanzia del mantenimento dei livelli retributivi, dei giornalisti dipendenti degli uffici stampa del Consiglio e della Giunta regionale.
In parziale accoglimento del ricorso, la Consulta ha, invece, dichiarato incostituzionale la norma relativa alla previsione per cui il limite delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio poteva essere incrementato dai risparmi derivanti dal progressivo riassorbimento dell'assegno ad personam. La bocciatura di questa parte della legge regionale, che avrebbe avuto una efficacia futura e prospettica, non sembra comunque possa determinare danno immediato nei confronti dei lavoratori.