Resta confermata la sospensione dell'esecuzione della delibera con la quale a febbraio scorso l'Agcom ha inflitto una maxisanzione da 1,5 milioni di euro alla Rai per violazione del pluralismo tv. L'Autorità, però, entro due settimane dovrà depositare in giudizio una dettagliata relazione di chiarimenti in merito all'iter procedimentale che ha portato alla delibera contestata. Dopo la sospensione con un provvedimento monocratico d'urgenza, il Tar del Lazio ha confermato anche in sede collegiale la sua decisione, fissando una nuova udienza cautelare in camera di consiglio il prossimo 22 maggio.
Con la delibera contestata, l'Agcom ha accertato il mancato rispetto da parte della Rai dei principi d'indipendenza, imparzialità e pluralismo in tv, diffidando la stessa società a eliminare immediatamente, in vigenza del contratto di servizio 2018-2022, le violazioni e gli effetti delle infrazioni accertate, adottando specifiche misure per garantire il rispetto degli obblighi e ad evitare il ripetersi delle violazioni in futuro.
Il Tar oggi, rilevando che l'Agcom «nel costituirsi in giudizio, non ha depositato il provvedimento impugnato, né gli atti e documenti del procedimento, e non ha preso posizione sui motivi di ricorso», ha ritenuto necessario «che la stessa provveda a depositare in giudizio dettagliata relazione di chiarimenti in merito all'iter procedimentale sotteso all'emanazione dell'impugnata deliberazione, corredata da evidenze documentali, tra cui in particolare: la decisione assunta dal Consiglio il 23 luglio 2019 e la relazione sugli esiti dell'attività di monitoraggio svolta; le memorie difensive trasmesse dalla Rai in data 18 novembre 2019; copia integrale del verbale dell'audizione della Rai tenutasi in data 18 novembre 2019».
I giudici hanno ritenuto inoltre di «assegnare, per l'adempimento, termine di giorni quindici dalla comunicazione o notificazione della presente ordinanza e di rinviare, per la prosecuzione del giudizio, alla camera di consiglio del 22 maggio 2020», confermando fino alla stessa data «la già disposta sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato» nei termini disposti dal decreto monocratico pubblicato il 20 marzo scorso. (Ansa)