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Un'udienza della Corte di giustizia - Grande Sezione (Foto: curia.europa.eu)
Editoria 12 Lug 2025

Equo compenso online, l'Avvocatura generale della Corte Ue a favore del regolamento Agcom

Nel parere sul ricorso presentato da Meta al Tar del Lazio nel 2023, l'avvocato Maciej Szpunar sottolinea, fra l'altro, che è legittimo per uno Stato membro adottare misure a tutela del diritto d'autore e un equo compenso per lo sfruttamento di contenuti di carattere giornalistico da parte delle piattaforme digitali.

Gli Stati membri possono adottare misure di sostegno per garantire l'effettività dei diritti degli editori di giornali, purché tali misure non pregiudichino la libertà contrattuale tra le parti. Con un parere sulla disputa tra editori e piattaforme digitali sulla diffusione online di contenuti di carattere giornalistico, l'Avvocatura generale della Corte di Giustizia Ue si schiera a favore della posizione italiana e del regolamento emanato in materia dall'Agcom nel 2023.

Nel parere, pubblicato giovedì 10 luglio 2025 sul sito web della Corte di giustizia dell'Unione europea, l'avvocato Maciej Szpunar sottolinea, fra l'altro, che è legittimo per un Paese adottare misure a tutela del «diritto di ottenere un'equa remunerazione» per lo sfruttamento degli articoli.

Il caso specifico riguarda lo scontro tra Meta Paltforms Irlanda e l'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, sostenuta da Fieg, Siae e Gruppo Gedi. La società proprietaria di Facebook aveva impugnato il regolamento Agcom. Il Tar del Lazio aveva investito del caso la Corte di giustizia europea.

Ora l'avvocatura generale si è espressa concludendo che le norme europee prese in esame «non ostano» alle disposizioni interne di uno Stato membro che:

- prevedono, per gli editori di giornali, il diritto di ottenere un'equa remunerazione quale corrispettivo dell'autorizzazione all'utilizzo delle loro pubblicazioni da parte dei prestatori di servizi della società dell'informazione;

- impongono ai prestatori di servizi della società dell'informazione che intendano utilizzare simili pubblicazioni taluni obblighi in materia di trattative con gli editori, di divulgazione di informazioni e di buona fede nelle trattative;

- attribuiscono a un ente pubblico il potere di regolamentazione, di vigilanza e sanzionatorio, inclusa la possibilità di proporre criteri per determinare la remunerazione dovuta agli editori o l'importo di tale remunerazione;

«a condizione che tali disposizioni non privino gli editori di giornali della possibilità di rifiutarsi di concedere una simile autorizzazione o di quella di concederla a titolo gratuito, che non impongano ai prestatori di servizi della società dell'informazione alcun pagamento in assenza di un collegamento con l'utilizzo effettivo o previsto di simili pubblicazioni e che non limitino in maniera vincolante la libertà contrattuale delle parti».

Le conclusioni dell'Avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia, ma rappresentano un pronunciamento importante il cui scopo consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa per la quale l'Avvocato è stato designato. Raccolto il parere, i giudici della Corte cominciano a deliberare. La sentenza sarà pronunciata in una data successiva. (mf)

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