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Fnsi 11 Feb 2004

Nuova regolamentazione legislativa delle ferie: anche per i praticanti non meno di quattro settimane

Nuova regolamentazione legislativa delle ferie: anche per i praticanti non meno di quattro settimane

Nuova regolamentazione legislativa delle ferie: anche per i praticanti non meno di quattro settimane

Il decreto legislativo 4 aprile 2003 n.66 (attuazione delle direttive comunitarie su alcuni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro) ha previsto, tra l’altro, nell’art.10 che “il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a 4 settimane”, e che “il predetto minimo di 4 settimane non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro”. Ne consegue che le norme contrattuali relative alle ferie devono essere interpretate alla luce di questa nuova normativa. In primo luogo si deve sottolineare che la legge ha introdotto il diritto per tutti i lavoratori ad un periodo annuo di ferie non inferiore a quattro settimane. Ciò significa che devono ritenersi automaticamente modificate le norme contrattuali collettive che prevedono per determinate categorie periodi feriali inferiori. È questo il caso dei praticanti, per i quali l’art.34 del Cnlg prevede “un periodo annuale di ferie di 20 giorni lavorativi”. Tale disposizione deve ritenersi ormai superata dalla legge e, pertanto, ai praticanti deve essere riconosciuto (per legge) un periodo annuale di ferie di 24 giorni lavorativi. In secondo luogo si ricorda che il 7° cpv. dell’art.23 del Cnlg stabilisce che “nel caso che il giornalista, per esigenze di servizio, non abbia potuto godere, in tutto o in parte, delle ferie maturate, il relativo compenso sostitutivo dovrà essere corrisposto al momento in cui il mancato godimento è certo e, comunque, non oltre il 31 dicembre”. Questa prescrizione contrattuale non può considerarsi integralmente caducata dalla nuova norma di legge. Infatti, la legge introduce l’obbligo all’esercizio del diritto di ferie limitatamente al periodo di 4 settimane all’anno. Poiché il periodo di 4 settimane è pari a 24 giorni lavorativi, e poiché i giorni di ferie previsti dall’art.23 del contratto sono pari a 26, 30 o 35, secondo l’anzianità aziendale del giornalista, è evidente che l’obbligo di legge deve ritenersi limitato a soli 24 giorni. Ciò significa che la differenza tra 24 (periodo legale di ferie) ed il numero di giorni di ferie spettante contrattualmente ad ogni giornalista può rientrare nella disciplina del richiamato 7° cpv. dell’art.23, e quindi i giorni di ferie annuali eccedenti i 24 di legge, che non siano stati goduti dal giornalista, possono essere monetizzati secondo le disposizioni contrattuali. Inoltre, è il caso di sottolineare che la disposizione di legge attiene al normale regime delle ferie e non produce effetti in presenza di cumuli di ferie arretrate maturate negli anni precedenti. In questi casi continua a trovare piena applicazione la norma transitoria dell’art.23, in base alla quale le ferie arretrate devono essere usufruite sulla base di programmi concordati aziendalmente. Ciò premesso è evidente che l’introduzione dell’obbligo dell’esercizio del diritto di ferie nel corso dell’anno di riferimento comporta, di conseguenza, un’attivazione dei Comitati di redazione perché rivedano con i direttori e le aziende editoriali la composizione degli organici lordi, ai fini di una corretta organizzazione del lavoro alla luce delle nuove disposizioni legislative. L’obbligo all’esercizio del diritto di ferie determina, infatti, la necessità di un conseguente incremento degli organici o di sostituzione sistematica con contratti a termine del personale assente per ferie.

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