A seguito del prolungarsi della vertenza per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro Fieg-Fnsi (28 febbraio 2005), l’indennità di vacanza contrattuale (50% del tasso di inflazione programmata) a decorrere dal gennaio 2007 deve essere calcolata anche sul tasso di inflazione programmato per l’anno (1,7%).
Quesa la tabella dei nuovi valori dell’indennità di vacanza contrattuale che le aziende sono tenute a corrispondere ai loro giornalisti a partire dal periodo di paga del corrente mese di gennaio (Link alla tabella in formato pdf). Si ricorda che l’indennità di vacanza contrattuale è paragonata ad un aumento dei minimi tabellari. Pertanto, il suo importo deve essere preso a base per il ricalcalo di tutti gli istituti contrattuali, quali gli aumenti periodici di anzianità, la maggiorazione di agenzia, l’indennità per lavoro notturno, le maggiorazioni per lavoro domenicale e per le festività infrasettimanali ecc.