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Fnsi 29 Mag 2008

La Fnsi risponde a un quesito di un collega sul forfait

Nella mia busta paga è previsto un forfait per lavoro straordinario. Dai conti che mi sono fatto viene fuori che le mie ore effettive di straordinario vanno ben oltre quelle previste dal forfait. Cosa posso fare?

Nella mia busta paga è previsto un forfait per lavoro straordinario. Dai conti che mi sono fatto viene fuori che le mie ore effettive di straordinario vanno ben oltre quelle previste dal forfait. Cosa posso fare?

Il contratto nazionale di lavoro giornalistico prevede, sia pure di massima, un orario di lavoro settimanale, superato il quale il giornalista ha il diritto al compenso per le prestazioni straordinarie. È giuridicamente possibile, ed è nella prassi molto diffuso, l’uso di forfettizzare alcune prestazioni accessorie e, in particolare, il lavoro straordinario. Il vantaggio della forfettizzazione consiste, per l’azienda, nell’eliminare tutte le pratiche di controllo atte a verificare i tempi di lavoro e, per il lavoratore, nell’avere una voce retributiva fissa, che, in quanto tale, rientra nella parte alta della retribuzione incidendo sulle altre voci mobili. Ciò premesso, è, comunque, evidente che il forfait deve, nella media, corrispondere alla prestazione effettuata in base al principio di sinallagmaticità che presiede al rapporto di lavoro e al disposto dell’art. 36 della Costituzione il quale sancisce che le retribuzioni devono essere adeguate alla quantità di lavoro prestato. Ne consegue che qualora le prestazioni in orario straordinario siano normalmente eccedenti la copertura prevista dal forfait, questo è del tutto inadeguato e deve essere rivisto, e il giornalista può chiedere, in ogni caso, la sua abolizione ed il passaggio al normale sistema contrattuale di pagamento dello straordinario. Al riguardo, la Suprema Corte di Cassazione con sentenza del 26 maggio 2000 n. 6902, ha stabilito l’illegittimità dei compensi forfettari per lavoro straordinario, quando lo stesso sia prestato in eccedenza, in quanto realizzerebbero un danno per il lavoratore ed un’inammissibile rinuncia ad un diritto dimostrabile.

@fnsisocial

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