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Fnsi 14 Feb 2003

Inpgi 2: approvata rilevante modifica al regolamento

Inpgi 2: approvata rilevante modifica al regolamento

Inpgi 2: approvata rilevante modifica al regolamento

Il Comitato amministratore della Gestione previdenziale separata dell'Istituto Nazionale Previdenza Giornalisti (Inpgi 2) ha approvato giovedì 13 febbraio una rilevante modifica al Regolamento che, allorché sarà stata approvata dai Ministeri vigilanti (Lavoro ed Economia), potrà risolvere il problema di vari giornalisti i quali oggi sono tenuti, in base alla legge generale da cui ha avuto origine l'Inpgi 2, a versare contributi previdenziali che rappresentano una parte consistente dei lori modesti introiti. Nel considerare il problema posto da questi colleghi, il Comitato amministratore ha ovviamente tenuto conto del principio affermato a suo tempo dal legislatore, secondo il quale non solo i lavoratori subordinati, ma anche i lavoratori autonomi devono essere posti nella condizione di maturare obbligatoriamente una rendita pensionistica. Gli amministratori dell'Inpgi 2 hanno comunque ritenuto che, nell'ambito di questa esigenza, sia anche opportuno proporre ai Ministeri vigilanti un tetto di reddito minimo, al di sotto del quale la contribuzione non sia obbligatoriamente dovuta. E ciò in base alla considerazione che versamenti annuali esigui comporterebbero la maturazione di quote di pensione trascurabili incidendo comunque, nel presente, in maniera consistente sui modesti redditi professionali realizzati. Questa decisione del resto è in linea con un altro provvedimento recentemente proposto dall'Inpgi 2 ai Ministeri vigilanti, affinché sia consentito di richiedere la restituzione dei contributi soggettivi (più gli interessi) a tutti quei giornalisti che al momento del pensionamento avessero maturato una rendita inferiore a 350 euro annui lordi. La delibera approvata, e che sarà portata all'esame dei Ministeri del Lavoro e dell'Economia per la indispensabile ratifica, prevede dunque che l'iscritto all'Inpgi 2 il quale percepisca un reddito da attività professionale autonoma pari o inferiore a 1.500 euro annui, abbia la facoltà per quell'anno di non versare il contributo soggettivo, integrativo e di maternità (attualmente pari, nella misura minima, a 337,53 euro complessivi per coloro che siano iscritti all'Ordine da più di cinque anni, e a 105,12 euro per chi invece abbia un'anzianità professionale inferiore). Nel dettaglio la delibera prevede la seguente procedura: · entro il 30 settembre il giornalista che ritenga di non conseguire nell'anno un reddito superiore a 1.500 euro, potrà inviare alla Gestione separata una dichiarazione in cui attesta di trovarsi in tale situazione reddituale. In tal caso non dovrà corrispondere i contributi minimi (soggettivo ed integrativo), né il contributo di maternità; · l'anno successivo comunque, l'interessato sarà tenuto ad inviare copia della dichiarazione dei redditi per la parte riguardante l'attività giornalistica autonoma; · infine, se le previsioni formulate il 30 settembre si rivelassero errate, e se entro la fine dell'anno i redditi da lavoro autonomo superassero i 1.500 euro, il collega sarà tenuto a darne comunicazione e a corrispondere il contributo minimo, provvedendo al saldo l'anno successivo. Quanto contenuto nella delibera appena illustrata troverà applicazione – dopo l'approvazione dei Ministeri vigilanti – a tutti i giornalisti, anche a coloro che abbiano già una posizione previdenziale da lavoro subordinato e che abbiano contemporaneamente redditi da attività giornalistica autonoma.

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