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Giudiziaria 05 Set 2008

Importante sentenza della Cassazione sui patrocini legali Il presidente dell'Inpgi Andrea Camporese: "Notevole riduzione delle spese legali per l'Istituto ed una ancor più efficace tutela dei diritti dei giornalisti"

“Una sentenza importante che porterà ad una notevole riduzione delle spese legali e ad una ancor più efficace tutela dei crediti contributivi che l’Istituto vanta nei confronti delle aziende editoriali per la difesa dei diritti dei giornalisti italiani”.

“Una sentenza importante che porterà ad una notevole riduzione delle spese legali e ad una ancor più efficace tutela dei crediti contributivi che l’Istituto vanta nei confronti delle aziende editoriali per la difesa dei diritti dei giornalisti italiani”.

E’ questo il commento del Presidente dell’Inpgi Andrea Camporese dopo la lettura delle motivazioni della Corte Suprema di Cassazione a Sezioni Civili Riunite, contenute nella sentenza del 25 luglio, che chiude un annoso contrasto interpretativo con l’Ordine degli Avvocati. Fino ad oggi l’Inpgi è stato costretto ad affidare centinaia di cause a professionisti esterni. “Gli avvocati dell’Inpgi – sottolinea Camporese – vedono finalmente riconosciuto un diritto che si affianca alla pregevole attività svolta che ha portato l’Istituto negli ultimi anni a vincere oltre il 90 per cento dei giudizi. E’ importante anche che la Corte abbia ribadito la specificità del nostro Istituto sia nell’ambito dell’ordinamento generale, sia nell’ambito degli stessi enti privatizzati, ridefinendone correttamente connotazioni e poteri”. La Corte ha accolto i ricorsi proposti dagli avvocati Angelini, Giordano e Leto, avverso la decisione del Consiglio Nazionale Forense di Roma che aveva negato l’iscrizione nell’elenco speciale aggiunto all’Albo degli Avvocati, necessaria per patrocinare direttamente le cause dell’INPGI. La Corte ha cassato la decisione impugnata e - come di rito - ha rinviato al Consiglio Nazionale Forense per l’assunzione del relativo provvedimento di iscrizione. L’iter processuale per l’iscrizione degli avvocati all’elenco speciale, pertanto, non è ancora concluso; tuttavia è stato enunciato il principio, a cui dovrà attenersi il Consiglio Nazionale Forense. La sentenza riveste notevole importanza anche al di là del fine immediato per cui è stata pronunciata. In essa, infatti, viene affrontato il problema relativo alla peculiare natura dell’INPGI che in qualità di “ente previdenziale privatizzato”, gode, sotto l’aspetto funzionale, di caratteristiche degli enti pubblici e, sotto l’aspetto strumentale, dei minori vincoli connessi alla disciplina di diritto privato. Più in particolare, il massimo organo giurisdizionale – nel decidere in ordine al diritto delle ricorrenti ad ottenere il patrocinio in favore dell’INPGI - analizza e chiarisce la realtà specifica dell’Istituto. Invero, la Cassazione subordina l’iscrizione degli avvocati all’elenco speciale, all’esigenza di tutelare l’indipendenza della professione di avvocato e l’autonomia di giudizio e d’iniziativa dello stesso e – sulla scorta di una recente evoluzione giurisprudenziale – ritiene che la “libertà e l’indipendenza dell’avvocato” possano sussistere non solo in presenza di un rapporto di pubblico impiego ma anche nell’ambito di un rapporto di lavoro di diritto privato – come quello degli avvocati dipendenti del Servizio Legale - purché il datore di lavoro persegua finalità pubblicistiche. Finalità pubblicistiche che vengono desunte in particolare nelle seguenti prerogative mantenute dall’INPGI a seguito dell’intervenuta privatizzazione della natura giuridica dell’ente e degli strumenti di gestione: l’obbligatorietà della contribuzione a carico del terzo datore di lavoro; l’operatività del principio di automaticità delle prestazioni previdenziali; il carattere sostitutivo delle forme di assistenza e previdenza erogate dall’INPGI; il riconoscimento di poteri autoritativi per l’accertamento, attraverso un proprio corpo di ispettori, dei crediti contributivi; nonché la giurisdizione della Corte dei Conti anche sulla responsabilità per danno erariale dei dipendenti.

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