Ecco, punto per punto, che cosa vogliono fare In chiaro e secondo l’ordine usato dagli editori il testo del documento che hanno consegnato alla delegazione della Fnsi. In nero la spiegazione degli effetti concreti
Ecco, punto per punto, che cosa vogliono fare In chiaro e secondo l’ordine usato dagli editori il testo del documento che hanno consegnato alla delegazione della Fnsi. In nero la spiegazione degli effetti concreti Di Roberto Seghetti 1.Contratto a tempo determinato: armonizzare la disciplina contrattuale alle disposizioni previste dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n 368, allineando le attuali causali contrattuali con quelle di legge, che legittimeranno l’apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo. Spiegazione: completa liberalizzazione del contratto a tempo determinato. Oggi le ragioni “tecniche, produttive, organizzative”, devono essere comprovate, accertate, concordate con il sindacato. Domani basterà di fatto l’affermazione dell’editore e molti contratti potranno essere a termine. 2. Contratto a tempo parziale: armonizzare la disciplina contrattuale alle disposizioni previste dal decreto legislativo 25 febbraio 2000 n61 e successive modificazioni così come modificato dall’art.46 del decreto legislativo n 276/2003, con particolare riferimento alla regolamentazione del lavoro supplementare o straordinario. Spiegazione: i giornalisti che hanno un contratto part time potranno prolungare l’orario di lavoro o fare gli straordinari. Così, nelle testate dove il sindacato è più debole, ti obbligano a fare il par time e poi a prolungare l’orario. Ti pagano meno e lavori lo stesso. 3. Legge Biagi: applicare la nuova tipologia di lavoro istituita dal decreto legislativo n 276/2003 (lavoro intermittente, ripartito e di inserimento) assolvendo agli adempimenti demandati dalla legge alla contrattazione collettiva di categoria, tenendo presenti le peculiari caratteristiche del contratto giornalistico e le esigenze organizzative e produttive delle aziende. Spiegazione: gli editori vogliono applicare fino in fondo tutta la legge Biagi. Per esempio, il distacco: ti mando a lavorare in un’altra casa editrice, una specie di prestito del giornalista agli amici, e senza che debba chiedere il tuo permesso. O la somministrazione di lavoro: prendo in affitto da una società esterna un intero pezzo di redazione, a tempo indeterminato, che lavorerà nella redazione, insieme ai giornalisti direttamente dipendenti. In questo contesto, vogliono concordare con la Fnsi come attuare (il negoziato è previsto dalla legge) lavoro intermittente, ripartito e contratto di inserimento. Le loro proposte? Eccole: chiedono di poter fare contratti in base ai quali il giornalista viene chiamato a lavorare solo il sabato e la domenica. La paga: il minimo contrattuale più il 20 per cento per la disponibilità, ma niente contratto integrativo. Risultato: d’un colpo verrebbero spiazzati tutti i giornalisti dipendenti da testate dove, in base al patto integrativo, il festivo viene pagato di più. Quanto all’inserimento, nel corso degli incontri tecnici gli editori hanno proposto di utilizzare questa forma contrattuale “prima” del praticantato. 4. Ferie: armonizzare la disciplina contrattuale alle disposizioni previste dall’art.10 del decreto legislativo 8 aprile 2003 n 66 con le necessarie specifiche contrattuali di chiarimento interpretativo. Spiegazione: le ferie vanno fatte e non si possono monetizzare. 5. Vicedirettori: riconoscimento della qualifica dirigenziale. Spiegazione: licenziabilità dal giornale. 6. Periodo di prova: elevare a sei mesi il periodo. 7. Settimana corta: in caso di parziale attività lavorativa settimanale chiarire che non sussiste il diritto al godimento del giorno di riposo per la settimana corta. Spiegazione: se sei malato o se fai parte del cdr e stai in permesso sindacale, non ti scatta la corta. 8. Indennità di funzione: estensione ai capi redattori ed ai capi servizio responsabili delle redazioni decentrate del trattamento normativo ed indennitario già previsto per i capi redattori centrali. Spiegazione: quando il direttore decide che non vai più bene torni indietro alla qualifica di provenienza. 9. Giorni festivi e riposo settimanale: abolire l’ultimo comma dell’articolo 19 del contratto. Spiegazione: la domenica ti pagano solo le ore effettivamente lavorate e l’orario viene esteso a 7 ore e un quarto. 10. Trasferimenti: prevedere che la disciplina dei trasferimenti non si applichi nel caso in cui il comune di nuova destinazione disti meno di 50 Km da quello della sede centrale. Spiegazione: l’editore ti può trasferire dove e quando vuole entro un raggio di 50 Km, senza chiederti il benestare e senza l’assenso del Cdr. Insomma, se sei antipatico al direttore o non scrivi quello che vogliono loro te ne vai fuori senza tanti complimenti. 11. Ferie: precisare che in caso di mancata intesa sui programmi di smaltimento delle ferie arretrate le aziende e le direzioni potranno comunque rendere operativo il programma con il rispetto delle modalità previste dal contratto. Spiegazione: se non trovi un accordo, sono loro che decidono. 12. Permessi sindacali: specificare il significato della condizione contrattuale relativa al tempo strettamente necessario per lo svolgimento della funzione in relazione al tipo di carica ricoperta ed alle modalità di comunicazione all’azienda della richiesta di permesso sindacale e dell’esaurimento dello stesso. Spiegazione: vogliono controllare quello che fai e darti i permessi solo se partecipi alle riunioni formali dell’organismo sindacale in cui sei stato eletto, per esempio il cdr. Insomma, un cappio al sindacato. 13. Malattia ed infortunio: definire il periodo di comporto per la malattia. Spiegazione: licenziabilità del malato appena finito il cosiddetto periodo di comporto (tre mesi, sei mesi?). 14. Tutela sindacale: specificare che il nulla osta dell’associazione regionale di stampa non debba essere richiesto in caso di licenziamento per giusta causa ovvero per il raggiungimento dei limiti di età. Spiegazione: così licenziano i membri scomodi dei cdr ufficialmente “per giusta causa” e l’Ars non può opporsi fino a quando non è finita la causa civile, cioè dopo 5 o sei anni. Furbi, no? 15. Redattore grafico nei periodici. Migliore specificazione delle funzioni per distinguere la figura da quella dell’impiegato grafico. Spiegazione: rendere più difficile diventare o assumere i “giornalisti” grafici nei periodici. 16. Regolamento di disciplina. Rimodulare il criterio della recidiva di cui ai nn2,3 e 4 del 2° comma fissando meglio la tipologia delle infrazioni che determinano l’applicazione dei provvedimenti disciplinari. Spiegazione: un’altra stretta, con la possibilità di arrivare più facilmente alle sanzioni, anche quelle estreme. 17. Aumenti periodici di anzianità. Rivedere la disciplina vigente sulla base delle seguenti specifiche: individuazione in cifra fissa dell’ammontare del singolo scatto con riferimento alla qualifica del giornalista secondo i valori in atto antecedentemente alla rinnovazione; per i giornalisti in servizio in possesso di un’azianità aziendale di 15 anni, il mantenimento del numero massimo di scatti già previsto (15); individuazione in 7 del numero massimo degli aumenti periodici maturabili. Spiegazione: oggi noi abbiamo scatti biennali equivalenti al 6 per cento del minimo, che si rivalutano quando cresce la retribuzione. Con questa norma si congela la cifra una volta per tutte (tra dieci anni che potere di acquisto avrà? Diventerà come la redazionale, che via via si è rinsecchita). Gli anziani manterranno 15 scatti (ma sempre della stessa cifra fissa). I nuovi ne avranno solo 7 (sempre della stessa somma relativa alla qualifica di ingresso). Per i giornalisti sarebbe un terremoto non solo economico: oggi, anche se sei inviso ai direttori, se sei emarginato perché non accetti imposizioni, il tuo stipendio progredisce in percentuale. Domani, con questa norma, no. Come dire: saremo ancora meno autonomi. 18. Posizione parametrale: rendere permanente per i nuovi assunti la posizione parametrale prevista per i redattori di prima nomina e per i praticanti con meno di 12 mesi di servizio. Spiegazione: di fatto, i redattori ordinari di nuova nomina avrebbero lo stipendio dei redattori con meno di trenta mesi. In soldoni, i nuovi redattori guadagneranno (tra stipendio minimo e contingenza) 512 euro in meno al mese per tutta la loro vita (a quando le richieste per capi servizio e co. se passasse questa norma?)