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Fnsi 30 Gen 2003

Cumulo tra pensione e redditi: il ministro Maroni approva la delibera dell’Inpgi

Cumulo tra pensione e redditi: il ministro Maroni approva la delibera dell’Inpgi

Cumulo tra pensione e redditi: il ministro Maroni approva la delibera dell’Inpgi

Dal 29 gennaio è finalmente operante una importante modifica regolamentare sulle possibilità di cumulo tra pensione e redditi da lavoro. Ciò deriva dall’approvazione, compiuta dal Ministro del Lavoro, Roberto Maroni, di una delibera che l’Istituto aveva da tempo proposto alle Parti sociali, per aumentare il tetto del reddito che un giornalista pensionato possa maturare, senza decurtazione della sua pensione. Contemporaneamente l’Istituto vede autorevolmente riconosciuti – come afferma la nota del Ministro - “in materia di cumulo i poteri di autonomia conferiti agli Enti privatizzati sia dal decreto legislativo 509/94, che dall’art. 3, comma 12, della legge 335/95”. E ciò anche “con riferimento alle disposizioni introdotte dall’art. 44, comma 7, della legge 289/2002”, meglio nota come Finanziaria 2003. * * * * La possibilità di cumulare – e in che limiti – pensione e redditi da lavoro ebbe una identica regolamentazione all’Inpgi e all’Inps fino a tutto il 2000. Le cose cambiarono il 23 dicembre di quell’anno, allorché la legge 388 (Finanziaria 2001) introdusse per il regime generale obbligatorio una nuova disciplina che allargò la possibilità di sommare i due redditi. L’Inpgi, Ente previdenziale privatizzato, non era però obbligato a recepire le nuove regole. Ci si pose comunque l’esigenza di verificare quali eventuali modifiche avrebbero potuto essere proposte al Regolamento, naturalmente avendo presenti – come il decreto legislativo 509/94 prescrive – le conseguenze che ogni variazione avrebbe potuto avere sui bilanci futuri. Ed anche (esigenza non secondaria) quali effetti ciò avrebbe potuto comportare sull’occupazione. Gli Uffici dell’Istituto verificarono che dopo l’emanazione della Finanziaria 2001 era molto cresciuto l’interesse di colleghi tra i 57 e i 58 anni ad accedere alla pensione di anzianità. Molti di quegli stessi giornalisti riferirono di aver ricevuto dal loro datore di lavoro la proposta di chiedere il pensionamento, con l’assicurazione che sarebbe stato garantito loro, per gli anni successivi, un contratto ben remunerato attraverso il quale avrebbero potuto continuare a svolgere più o meno la stessa attività professionale, ma in forma di collaborazione autonoma: e cioè senza più versamenti di contributi previdenziali a carico del datore di lavoro. Naturalmente questo progetto avrebbe potuto essere applicato soltanto se l’Inpgi avesse accolto in toto le nuove norme sul cumulo, previste per il regime generale obbligatorio. Gli Uffici dell’Inpgi calcolarono tuttavia che una eventuale decisione in tal senso avrebbe comportato un notevole aumento delle richieste di pensione, con conseguente crescita della spesa per l’Istituto, valutabile in almeno 17 miliardi di lire annue. Un incremento pesante, il quale non avrebbe potuto essere compensato nemmeno dal turn over (nuovi praticanti o disoccupati al posto dei neo pensionati) in quanto molti degli stessi colleghi interessati al pensionamento avevano riferito della possibilità loro offerta: di continuare cioè – sia pure con altra forma giuridica – una intensa attività professionale. L’amministrazione dell’Istituto si pose comunque l’esigenza di proporre ai Ministeri vigilanti (Lavoro ed Economia) una variazione al Regolamento, la quale consentisse ai giornalisti pensionati un introito più consistente, senza però che ciò potesse determinare quel temuto esodo, che avrebbe danneggiato l’Istituto senza alcun riscontro positivo per l’occupazione. Consiglio di amministrazione e Consiglio generale approvarono dunque una delibera la quale, ratificata il 21 gennaio scorso dal Ministro del Lavoro Maroni, prevede le seguenti possibilità di cumulo: · titolari di pensione di vecchiaia (ottenibile ad almeno 65 anni di età per gli uomini e a 60 per le donne) o titolari di pensioni di anzianità con almeno 40 anni di contributi: totale cumulabilità con redditi da lavoro, autonomo o dipendente; · titolari di pensione di vecchiaia anticipata (attualmente ottenibile con almeno 62 anni di età e almeno 30 contributi Inpgi): cumulabilità, per lavoro dipendente ed autonomo, fino a 7.746 euro annui (15 milioni di vecchie lire). L’eventuale eccedenza di reddito è decurtabile fino a raggiungere il 50 per cento della pensione; · titolari di pensione di anzianità con meno di 40 anni di contributi, o prepensionati in base alla legge 416/81: incumulabilità totale per i redditi da lavoro dipendente. Per redditi da lavoro autonomo è prevista invece la possibilità di cumulare fino a 7.746 euro annui. L’eventuale eccedenza è decurtabile fino a raggiungere il 50 per cento della pensione. * * * * E’ il caso di sottolineare che la precedente normativa prevedeva che se il reddito annuo del giornalista pensionato avesse superato, anche di poche lire, il livello della cifra cumulabile (5.227,56 euro, pari al minimo pensionistico Inps) il reddito sarebbe stato completamente assorbito dall’Inpgi fino al 50 per cento della pensione. La nuova norma invece stabilisce che fino a 7.746 euro il reddito sia cumulabile e che soltanto l’eventuale eccedenza sia decurtabile dalla pensione fino a raggiungere il 50 per cento della stessa. * * * * Con l’approvazione della delibera, la cui efficacia è retroattiva dal 1° gennaio 2001, si è pervenuti – grazie alla disponibilità del Ministro Maroni e del suo Dicastero – ad una soluzione mediata che salvaguarda la stabilità dell’Istituto e, contemporaneamente, i diritti dei giornalisti pensionati e di quei colleghi che sono alla ricerca di un posto di lavoro nonché, possibilmente, di una sistemazione professionale stabile. Gabriele Cescutti

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