''In nessun caso il Dis e i servizi di sicurezza possono avere alle loro dipendenze o impiegare in qualità di collaboratori o di consulenti membri del Parlamento europeo, del Parlamento o del Governo nazionali, consiglieri regionali, provinciali, comunali o membri delle rispettive giunte, dipendenti degli Organi costituzionali, magistrati, ministri di culto riconosciuti ai sensi dell'ordinamento vigente e giornalisti professionisti o pubblicisti''.
Così recita l'art. 10, comma 12, del progetto di legge di riforma dei servizi segreti approvato dalla commissione Affari Costituzionali della Camera. Il comma 12 prevede che il Dipartimento per le informazioni e la sicurezza (Dis) ed i servizi di sicurezza, cioè il Servizio di informazione e sicurezza interna (Sisi) ed il Servizio di informazione e sicurezza esterna (Sise), non possano avere in nessuno caso giornalisti professionisti o pubblicisti alle loro dipendenze, né impiegarli in qualità di collaboratori o di consulenti. Il testo unificato del relatore adottato come testo base dalla commissione il 9 gennaio scorso prevedeva il divieto solo per i giornalisti professionisti, come previsto dall'art. 7 della legge n. 801 del 1977, tuttora in vigore. Alcuni deputati membri della commissione hanno chiesto, senza ottenerla, una formulazione ancora piu' ampia, che avrebbe esteso il divieto a ''chiunque, in esecuzione di un contratto, presti la propria attività professionale per testate giornalistiche quotidiane o periodiche, o agenzie di stampa, su carta stampata o per emittenti radiofoniche o televisive''. (ADNKRONOS)