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Fnsi 15 Lug 2005

A tutti i giornalisti l’indennità di vacanza contrattuale

Facciamo seguito alla nostra circolare del 3 marzo scorso prot.116/A per ricordare che, a seguito della scadenza dei contratti nazionali di lavoro giornalistico Fieg-Fnsi (28 febbraio 2005) e Aeranti-Corallo-Fnsi (2 ottobre 2004) ed in conformità di quanto previsto dall’accordo interconfederale 3 luglio 1993, dopo un periodo di vacanza contrattuale di 3 mesi le aziende devono erogare ai giornalisti dipendenti una indennità mensile di vacanza contrattuale.

Facciamo seguito alla nostra circolare del 3 marzo scorso prot.116/A per ricordare che, a seguito della scadenza dei contratti nazionali di lavoro giornalistico Fieg-Fnsi (28 febbraio 2005) e Aeranti-Corallo-Fnsi (2 ottobre 2004) ed in conformità di quanto previsto dall’accordo interconfederale 3 luglio 1993, dopo un periodo di vacanza contrattuale di 3 mesi le aziende devono erogare ai giornalisti dipendenti una indennità mensile di vacanza contrattuale.

Facciamo seguito alla nostra circolare del 3 marzo scorso prot.116/A per ricordare che, a seguito della scadenza dei contratti nazionali di lavoro giornalistico Fieg-Fnsi (28 febbraio 2005) e Aeranti-Corallo-Fnsi (2 ottobre 2004) ed in conformità di quanto previsto dall’accordo interconfederale 3 luglio 1993, dopo un periodo di vacanza contrattuale di 3 mesi le aziende devono erogare ai giornalisti dipendenti una indennità mensile di vacanza contrattuale. Si trasmette in allegato lo schema degli importi dell’indennità di vacanza contrattuale relativi ai richiamati contratti collettivi, sottolineando che per quanto riguarda i giornalisti dipendenti con contratto Aeranti-Corallo-Fnsi l’indennità di vacanza contrattuale dovrebbe essere stata erogata a partire dalla retribuzione del mese di gennaio 2005 mentre per quanto riguarda i giornalisti con contratto Fieg-Fnsi l’indennità di vacanza contrattuale decorre da giugno 2005. In base al richiamato accordo interconfederale l’indennità di vacanza contrattuale è paragonata ad un aumento dei minimi tabellari. Pertanto, il suo importo deve essere preso a base per il ricalcalo di tutti gli istituti contrattuali, quali gli aumenti periodici di anzianità, la maggiorazione di agenzia, l’indennità per lavoro notturno, le maggiorazioni per lavoro domenicale e per le festività infrasettimanali ecc. Sia la Fieg che Aeranti-Corallo hanno provveduto a trasmettere alle aziende loro associate gli importi dell’indennità di vacanza contrattuale. È opportuno che le Associazioni regionali di stampa, d’intesa con i Comitati e Fiduciari di redazione di propria competenza territoriale, provvedano a verificare che nelle singole aziende sia erogata correttamente. Le tabelle sono consultabili sul sito della Fnsi alla voce Contratti (Indennità di vacanza contrattuale da corrispondere a decorrere dal giugno 2005)

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