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Fnsi 23 Gen 2004

Tutto come prima per i Co.co.co. La legge Biagi (contratti a progetto) non si applica ai giornalisti professionisti e pubblicisti. Fnsi: "Vigileremo comunque sugli abusi di certi editori"

Tutto come prima per i Co.co.co. La legge Biagi (contratti a progetto) non si applica ai giornalisti professionisti e pubblicisti. Fnsi: "Vigileremo comunque sugli abusi di certi editori"

Tutto come prima per i Co.co.co. La legge Biagi (contratti a progetto) non si applica ai giornalisti professionisti e pubblicisti. Fnsi: "Vigileremo comunque sugli abusi di certi editori"

In relazione alle voci che circolano nell’applicazione delle nuove disposizioni legislative relative ai co.co.co. per i giornalisti la Fnsi ha inviato alle Associazioni regionali di stampa la seguente circolare: Decreto legislativo 10 settembre 2003 n.276. Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. A seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo 10 settembre 2003 n.276 (attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro), il cosiddetto decreto Biagi-Maroni, questa Federazione ha tempestivamente richiesto alla Fieg di avviare l’esame congiunto dei problemi applicativi delle nuove tipologie contrattuali, con particolare riferimento alla nuova disciplina dei rapporti di collaborazione autonoma coordinata e continuativa e del nuovo mercato del lavoro, così come previsto dal punto 5 dell’accordo sottoscritto fra le parti il 9 luglio 2003, relativamente alla rinnovazione biennale del contratto nazionale di lavoro giornalistico. Nei giorni scorsi il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha diffuso con circolare n.1/2004 le modalità interpretative delle nuove norme di legge che regolamentano le collaborazioni coordinate e continuative. Abbiamo, quindi, reiterato la richiesta alla Fieg di procedere nel confronto per definirne gli aspetti attuativi nel settore giornalistico. Poiché in questi giorni sono circolate interpretazioni della normativa che non rispondono allo spirito ed alla lettera della legge, è opportuno che le Associazioni regionali di stampa intervengano, nell’ambito delle loro rispettive competenze territoriali, per evitare fraintendimenti e vigilare nella tutela dei diritti dei colleghi interessati. Si ricorda che, in relazione alla collaborazione coordinata e continuativa la Fieg ha fatto pervenire a tutte le aziende associate una circolare interpretativa di cui, ad ogni buon fine, si unisce il testo integrale. Il principio informatore della legge è quello di vincolare la figura delle collaborazioni coordinate e continuative “ad uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore” (art.61, comma1). Il Ministero del lavoro ha, tuttavia, precisato che con il richiamato art.61 il legislatore non ha inteso né sostituire né modificare l’art.409 del C.p.c. che ha introdotto la figura giuridica del co.co.co., ed ha aggiunto che “il lavoro a progetto non tende, allo stato, ad assorbire tutti i modelli contrattuali riconducibili in senso lato all’area della cosiddetta parasubordinazione”. Infatti, sempre l’art.61 del decreto esclude dall’inquadramento tra le collaborazioni coordinate e continuative a progetto “le professioni intellettuali per le quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi professionali esistenti alla data del 24 ottobre 2003”. Poiché per l’esercizio dell’attività giornalista, sia in regime di subordinazione che di autonomia, è necessaria l’iscrizione all’albo professionale dei giornalisti, a prescindere dalla sua suddivisione tra professionisti e pubblicisti, che assume valenza puramente tecnica di organizzazione interna, non vi è alcun dubbio di sorta che tutti i giornalisti, professionisti e pubblicisti, risultino esclusi dall’ambito di applicazione della collaborazione coordinata e continuativa a progetto, e che nei loro confronti debba continuare ad essere applicata la previgente normativa relativa alle collaborazioni coordinate e continuative. È, comunque, il caso di ricordare che la collaborazione coordinata e continuativa, così come regolata dall’art.409 del C.p.c., pur avendo le caratteristiche della continuità del rapporto e del suo coordinamento all’interno della struttura operativa di un’azienda, è pur sempre, ancorché parasubordinata, una prestazione di lavoro autonomo e deve, quindi, continuare a mantenerne le specifiche peculiarità. Di conseguenza, se è possibile che le aziende editoriali continuino a stipulare con i giornalisti (professionisti e pubblicisti) contratti di collaborazione coordinata e continuativa, senza necessità di vincolarli ad un determinato progetto, è anche vero che non è possibile utilizzare lo strumento della collaborazione coordinata e continuativa per nascondere prestazioni di lavoro che nei fatti abbiano le caratteristiche del lavoro subordinato (presenza costante in redazione, obbligo sostanziale al rispetto degli orari di lavoro, inquadramento di fatto nell’organico redazionale, etc...). Tutto ciò premesso, rinnoviamo l’invito alle Associazioni regionali di stampa a vigilare, d’intesa con i Comitati di redazione, sulla corretta applicazione delle norme legislative e di contratto. Cordiali saluti.

@fnsisocial

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