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Sindacale 27 Apr 2006

Stagisti e sostituzioni estive La Fnsi ai Cdr: "Vigilate sull'applicazione delle norme tese a evitare un uso improprio ai danni dei disoccupati e dei precari"

In relazione a numerose richieste pervenute a questa Federazione sull’utilizzo aziendale degli stagisti e sulle sostituzioni ferie vogliamo segnalare all’attività di sorveglianza dei Comitati di redazione che le due fattispecie non sono fra loro sovrapponibili e che in nessun caso è possibile sostituire giornalisti assenti per ferie con praticanti o studenti in stage formativi.

In relazione a numerose richieste pervenute a questa Federazione sull’utilizzo aziendale degli stagisti e sulle sostituzioni ferie vogliamo segnalare all’attività di sorveglianza dei Comitati di redazione che le due fattispecie non sono fra loro sovrapponibili e che in nessun caso è possibile sostituire giornalisti assenti per ferie con praticanti o studenti in stage formativi.

In presenza di un numero crescente di scuole di giornalismo che chiedono alle aziende di far svolgere stage ai loro allievi, dal carattere esclusivamente formativo, si ricorda che le aziende editoriali si sono impegnate, tramite la Fieg, con la sottoscrizione del Protocollo d’intesa 7 giugno 1993, tuttora in vigore, “a preferire, nella effettuazione di stage redazionali, gli allievi delle scuole riconosciute dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti”. È, quindi, questo il primo punto sul quale i Cdr devono vigilare, chiedendo alle rispettive aziende di essere messi tempestivamente a conoscenza, ai sensi dell’art.34, sul numero, i nomi, i tempi e le scuole di provenienza degli stagisti. Sempre con riferimento al richiamato Protocollo d’intesa 7 giugno 1993 si ricorda che l’effettuazione degli stage non comporta “l’instaurazione di alcun rapporto giuridico tra l’azienda e l’allievo”. Di conseguenza lo stagista, non essendo a nessun effetto un lavoratore, né subordinato né autonomo, non può svolgere alcuna attività lavorativa utilizzabile nella produzione del giornale. Lo stagista è presente in azienda esclusivamente per lo svolgimento di una fase di apprendimento pratico: non può, quindi essere inviato a seguire avvenimenti, né titolare, né impaginare, né scrivere articoli destinati alla pubblicazione, né può operare al desk, se non in termini di mera simulazione. La violazione di questi limiti determina una violazione di norme imperative di legge e l’automatica trasformazione del rapporto di stage in rapporto di lavoro subordinato, con la conseguente applicazione delle disposizioni contrattuali, retributive, contributive e fiscali previste per i lavoratori subordinati. Da quanto sopra emerge con la massima evidenza che gli stagisti non possono sostituire personale giornalistico in ferie. Su questo ultimo aspetto si ricorda che l’art.3 del vigente Cnlg prevede espressamente la possibilità per le aziende di stipulare contratti a termine “per sostituire giornalisti assenti per ferie”. Si tratta, com’è evidente, di una possibilità utilizzabile dalle strutture aziendali e territoriali per favorire il riassorbimento, sia pur temporaneo, dei colleghi disoccupati iscritti nell’elenco nazionale dei giornalisti disoccupati o in cigs. Con l’occasione vogliamo anche ricordare a tutte le strutture del sindacato che nella piattaforma per il rinnovo del contratto Fieg, presentata da questa Federazione alla controparte editoriale, abbiamo specificamente richiesto che l’utilizzo di stagisti all’interno di aziende editoriali possa essere realizzato solo sulla base di accordi definiti tra il direttore ed il Comitato di redazione, che prevedano il numero degli stagisti, l’ambito temporale del loro utilizzo, il percorso formativo. Abbiamo anche chiesto che agli stage aziendali possano essere ammessi esclusivamente i praticanti provenienti dalle scuole riconosciute dall’Ordine. Sarebbe, pertanto, opportuno, che i Comitati di redazione si attivino, proprio in questa fase di duro confronto contrattuale, per assicurare il rispetto totale delle norme di legge e di contratto, esercitando i poteri di intervento previsti dall’art.34 e procedendo, in presenza di violazioni, a denunciarle tempestivamente agli ispettorati provinciali del lavoro e all’Inpgi, dandone comunicazione alle AA.RR.SS. competenti e a questa Federazione. Paolo Serventi Longhi

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