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Giudiziaria 24 Nov 2010

Sentenza della Cassazione, il diritto di rettifica non è a discrezione del direttore responsabile: "La verità reale deve prevalere su quella putativa"

Il diritto di rettifica delle notizie "non vere o che l'interessato ritenga lesive dei propri diritti all'onore" deve sempre prevalere e non e' rimesso alla "discrezionale valutazione del direttore del mezzo di informazione, ma deve avere corso in tutti i casi in cui ne ricorrano i presupposti". Lo sancisce la Cassazione

Il diritto di rettifica delle notizie "non vere o che l'interessato ritenga lesive dei propri diritti all'onore" deve sempre prevalere e non e' rimesso alla "discrezionale valutazione del direttore del mezzo di informazione, ma deve avere corso in tutti i casi in cui ne ricorrano i presupposti". Lo sancisce la Cassazione

La sentenza ha accolto nell'accogliere la lamentela di Filippo Tangari, titolare della casa di cura Ospedale Internazionale  di Napoli nei confronti del quale, il 2 aprile del 1993, era stata disposta la custodia cautelare in carcere con l'accusa di concussione.
Il procedimento a carico del professionista era poi stato archiviato ma, nel corso dell'inchiesta, il quotidiano 'La Repubblica' aveva dato notizia dei vari sviluppi giudiziari, negando la successiva richiesta di rettifica una volta che il procedimento a carico del medico venne archiviato visto che i fatti di cui si era dato notizia erano realmente avvenuti. Per piazza Cavour "l'accertata liceita' della pubblicazione della notizia di cui si chiede la rettifica non fa venire meno l'obbligo di pubblicare la rettifica dell'interessato dovendo la verita' reale prevalere su quella putativa".
Sia in primo che in secondo grado i giudici avevano dato ragione al quotidiano fondato da Eugenio Scalfari ritenendo che "le pubblicazioni che si chiedeva di rettificare erano lecitamente avvenute". Insomma, a modo di vedere del Tribunale e della Corte d'appello di Napoli, doveva prevalere "l'interesse pubblico alla narrazione della vicenda" e quindi "la pubblicazione era giustificata dal diritto di cronaca".
Il verdetto e' stato ribaltato oggi dalla Suprema Corte (Terza sezione civile, sentenza 23835) che, accogliendo in parte il ricorso di Filippo Tangari, chiarisce che "proprio il fatto che l'esercizio del diritto di cronaca puo' autorizzare la pubblicazione di vicende di cui non sia stata ancora accertata la completa corrispondenza al vero, impone di dare la piu' ampia possibilita' di espressione al diritto di rettifica dell'interessato, affinche'  l'interesse pubblico alla conoscenza immediata dei fatti non venga a sacrificare ingiustamente ed oltre misura l'interesse individuale a che siano pubblicate solo le notizie incontestabilmente accertate come vere".
Un ragionamento che per piazza Cavour ha ancora piu' valore poiche' "non si puo' escludere a priori che la tempestiva pubblicazione della rettifica avrebbe potuto limitare i danni conseguenti all'iniziale pubblicazione". In effetti, il titolare della clinica finita nell'inchiesta giudiziaria , chiedendo il risarcimento dei danni patiti per la pubblicazione di due articoli nell'aprile 1993 mai rettificati, aveva sostenuto che, a seguito delle vicende, i funzionari della Asl non avevano rinnovato la convenzione coin la clinica che aveva visto ridurre la clientela con "rilevante calo del fatturato". Sara' ora la Corte d'appello di Napoli a stabilire il quantum per il risarcimento.   (Adnkronos)

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