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Giudiziaria 30 Set 2013

Se sei in cassa integrazione non perdi i diritti sindacali

Richiamate qui le vicende che hanno dato luogo alla controversia, così come accertate dai giudici di merito, deve questa Corte innanzitutto ribadire che - come esattamente affermato dal Tribunale - a collocazione in cassa integrazione guadagni a zero ore dei lavoratori di una impresa sospende soltanto le obbligazioni corrispettive della prestazione dell'attività da parte dei suddetti e della corresponsione della retribuzione da parte del datore di lavoro, lasciando inalterata la posizione dei lavoratori nell'impresa, fonte di diritti e doveri nei confronti dell'imprenditore ulteriori rispetto alle suddette obbligazioni.

Richiamate qui le vicende che hanno dato luogo alla controversia, così come accertate dai giudici di merito, deve questa Corte innanzitutto ribadire che - come esattamente affermato dal Tribunale - a collocazione in cassa integrazione guadagni a zero ore dei lavoratori di una impresa sospende soltanto le obbligazioni corrispettive della prestazione dell'attività da parte dei suddetti e della corresponsione della retribuzione da parte del datore di lavoro, lasciando inalterata la posizione dei lavoratori nell'impresa, fonte di diritti e doveri nei confronti dell'imprenditore ulteriori rispetto alle suddette obbligazioni.

A conferma di quanto qui esposto ed anzi a dimostrazione che l'obbligo del datore di lavoro di corrispondere la retribuzione è sospeso solo per l'intervento della Cassa, mentre riprende ad operare se questo manchi, dato che il lavoratore continua ad essere a disposizione dell'imprenditore, va ricordato che, ai sensi dell'art. 7, co. 3°, legge 20-5-1975 n. 164, "qualora dall'omessa o tardiva presentazione della (relativa) domanda derivi a danno dei lavoratori dipendenti la perdita totale o parziale del diritto all'integrazione salariale, l'imprenditore è tenuto a corrispondere ai lavoratori stessi una somma d'importo equivalente all'integrazione salariale non percepita".
Ovvio corollario delle considerazioni precedenti è che i lavoratori in cassa integrazione non perdono i loro diritti sindacali e, in particolare, quello previsto dall'art. 20 legge 20-5-1970 n. 300, cioè il "diritto di riunirsi, nella unità produttiva in cui prestano la loro opera, fuori dell'orario di lavoro". E' opportuno rilevare che il riferimento all'unità produttiva in cui viene prestata l'opera e' meramente topografico e, comunque, ha per presupposto la ipotesi normale di vigenza dell'attività lavorativa, ma non limita quel diritto nel senso di sopprimerlo se detta attività sia sospesa, trovando tutti i diritti ed i doveri dei lavoratori e del datore di lavoro la loro fonte nel rapporto di lavoro e non nell'effettività della prestazione lavorativa; diversamente opinando, il lavoratore malato o in ferie o in aspettativa non avrebbe diritto di riunirsi con i compagni fino a che perduri la sua posizione di assenza dal lavoro: il che nessuno ha mai sostenuto.
Pertanto i lavoratori sospesi in Cigs non perdono i diritti sindacali e potranno usufruire dei permessi sindacali. Da http://www.consulentidellavoro.it/browse.php?mod=article&opt=view&id=10472

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