Ancora nulla di fatto sulla missione del servizio pubblico e sul finanziamento della concessionaria di Stato: la riforma della Rai, che il 31 luglio verrà votata al Senato, si arricchisce di un nuovo emendamento governativo che però continua ad ignorare questioni cruciali per il futuro del sistema radiotelevisivo pubblico concentrandosi unicamente sulla governance.
Durante la conferenza dei capigruppo di Palazzo Madama che
ha poi deciso la data del voto finale in Aula sul disegno di legge di riforma
della Rai (fissato per il 31 luglio) il ministro Maria Elena Boschi aveva annunciato
un nuovo emendamento del governo al testo “che però – precisava la titolare
del dicastero per i rapporti con il Parlamento - non sarà integralmente
sostitutivo del provvedimento”.
“Non ci sarà alcun maxi-emendamento del governo né richieste di voto di fiducia
- aveva precisato a stretto giro il Sottosegretario di Stato al ministero dello
Sviluppo economico, Antonello Giacomelli, anticipando a sua volta che il
governo avrebbe presentato i propri emendamenti e che questi non avrebbero
riguardato in nessun modo l’impianto della legge “ma solo alcuni aspetti
specifici”.
Ecco, dunque, gli aspetti specifici cui faceva riferimento il Sottosegretario:
“In fase di prima applicazione e sino al primo rinnovo del Consiglio di
amministrazione successivo alla data di entrata in vigore della presente legge,
al direttore generale della Rai-Radiotelevisione italiana Spa, che risulti già
nominato alla medesima data, si applicano le disposizioni riferite
all’amministratore delegato contenute nella presente legge”.
“Le disposizioni sulla composizione e la nomina del consiglio di
amministrazione della Rai-Radiotelevisione italiana Spa si applicano a
decorrere dal primo rinnovo del consiglio medesimo, successivo alla data di
entrata in vigore della presente legge”.
“In caso di dimissioni o impedimento permanente ovvero di revoca del presidente
o di uno o più membri del Consiglio di amministrazione della
Rai-Radiotelevisione italiana Spa, sino al primo rinnovo del consiglio medesimo
successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le
disposizioni dell'articolo 49 del testo unico di cui al decreto legislativo 31
luglio 2005, n. 117, nel testo vigente in data antecedente a quella di entrata
in vigore della presente legge”.