È nulla la multa da 1,5 milioni inflitta nel febbraio dello scorso anno dall'Agcom alla Rai, dopo l'accertamento di alcune violazioni degli obblighi del contratto di servizio all'esito dell'attività di monitoraggio sul rispetto del pluralismo e del contraddittorio. Lo ha deciso il Tar del Lazio con una sentenza con la quale ha accolto un ricorso della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo. A denunciare alcuni dei fatti posti a base dell'istruttoria dell'Autorità furono il Partito +Europa, il Movimento 5 Stelle e la Federazione dei Verdi.
Il Tar, dopo una risposta alle censure di carattere procedurale, ha ritenuto che «i rilievi sui quali è stata fondata la valutazione della violazione degli obblighi di servizio, e la conseguente applicazione delle misure previste dall'art. 48 comma 7 del Tusmar (diffida e sanzione pecuniaria), non risultano coincidenti con quelli oggetto dell'atto di contestazione, non solo perché più numerosi, ma anche in quanto ontologicamente e cronologicamente differenti rispetto a quelli contestati e sui quali si è sviluppato il contraddittorio procedimentale; alcuni di essi sono, peraltro, successivi alla contestazione ed alle controdeduzioni della ricorrente».
Cosa, questa, che per i giudici «si pone in contrasto non solo con i canoni generali della partecipazione procedimentale», ma anche con le disposizioni dello stesso Tusmar (Testo Unico della Radiotelevisione), che «prevede che la concessionaria debba essere coinvolta in ogni fase dell'istruttoria nonché alla conclusione di quest'ultima, prescrivendo espressamente che tutte le circostanze nella stessa emerse possono essere poste a fondamento del provvedimento conclusivo solo ove siano state previamente comunicate alla concessionaria e questa sia stata posta nelle condizioni di presentare le proprie deduzioni difensive».
Analoghe considerazioni anche con riferimento alla sanzione, per la quale, tra l'altro, risulta violata la normativa che «sancisce il principio della previa contestazione dell'addebito e della corrispondenza dello stesso con il fatto posto a fondamento della sanzione»; in più «la sostanziale modificazione dell'addebito comporta, pertanto, l'illegittimità dell'esito provvedimentale, con riferimento sia alla diffida, sia alla sanzione pecuniaria». L'effetto per i giudici è che «deve essere disposto l'annullamento della delibera» dell'Agcom; e «a ciò consegue la regressione del procedimento alla fase nella quale si è verificata la rilevata illegittimità». (Ansa)