Dopo l’ordinanza del 2011, la sentenza: il licenziamento di Lucio Musolino dal quotidiano “Calabria Ora” è illegittimo e il giornalista deve essere risarcito e reintegrato nel proprio posto di lavoro. Possibilità, quest’ultima, però esclusa dallo stesso giornalista che ha optato per l’indennità sostituiva.
Dopo 2 anni e 7 mesi (era il 15 ottobre 2010), il giudice del lavoro del Tribunale di Reggio Calabria, Patrizia Morabito, ha fatto giustizia su una brutta storia: il licenziamento “via fax” e senza preavviso di Lucio Musolino che, tra l’altro, si trovava in ferie.
In “totale accoglimento” del ricorso ex art. 700 presentato da Musolino, assistito dagli avvocati Mariagrazia Mammì dell’Ufficio Legale del Sindacato Giornalisti della Calabria e Natale Carbone, il Tribunale di Reggio Calabria ha dichiarato illegittimo il licenziamento e, stante il diritto alla reintegra (ex articolo 18 legge 300/70) fino all’esercizio dell’opzione per l’indennità sostitutiva e le 15 mensilità dovute, ha condannato in contumacia la società editrice “Paese Sera Editoriale” al pagamento di 54mila 383 euro e 91 centesimi, oltre ad interessi e rivalutazioni. L’editore è stato, inoltre, condannato al pagamento delle spese legali, ammontanti a 3mila e 300 euro oltre ad Iva e trattenute di legge.
Lucio Musolino, 30 anni, giornalista professionista dal 17 marzo 2010, iscritto all’Ordine ed al Sindacato Giornalisti della Calabria, ha, invece, rinunziato a qualsiasi azione nei confronti del direttore Piero Sansonetti, come ha spiegato in udienza l’avv. Mariagrazia Mammì.
“Prendo atto – commenta il giornalista – che il giudice ha accolto il mio ricorso. È la terza volta che il Tribunale del lavoro certifica che sono stato epurato illegittimamente dal giornale per cui lavoravo. Lo aveva fatto il 28 marzo e il 10 giugno 2011 quando mi ha dato ragione al termine della procedura d’urgenza. Entrambe le volte, non sono stato né reintegrato, né risarcito. La sentenza dimostra che anche nei giornali calabresi devono affermarsi le leggi e i contratti di lavoro”.
“Comunque – conclude Musolino, che si occupava di cronaca nera e giudiziaria nella redazione di Reggio Calabria – non è questo il momento di fare polemiche. Ciò che conta è che sono stato licenziato per aver svolto il mio lavoro come ho sempre fatto. Negli ultimi mesi avevo scritto dei rapporti tra la ’ndrangheta e la politica. Evidentemente questo aveva dato fastidio a qualcuno. Per la sentenza di oggi voglio ringraziare i miei avvocati, Carbone e Mammì, e il sindacato Fnsi che non mi hanno mai abbandonato dopo il licenziamento”.
“La sentenza – dichiara il segretario del Sindacato Giornalisti della Calabria, Carlo Parisi, vicesegretario nazionale Fnsi – rende, finalmente, giustizia ad un giornalista messo ingiustamente alla porta in spregio alle più elementari regole del diritto e del buonsenso: con un gelido fax e senza alcuna contestazione non si può decretare il destino di un uomo, colpevole solo di aver fatto il proprio mestiere di giornalista, non accettando un trasferimento ingiusto e immotivato, prima a Lamezia Terme e successivamente a Catanzaro, contestato dal Comitato di redazione e dal Sindacato dei giornalisti”.
“Il licenziamento – scrive, infatti, il giudice Patrizia Morabito nella sentenza – è stato irrogato senza il rispetto delle garanzie procedimentali e già questo appare ragione sufficiente di radicale illegittimità del recesso” del rapporto di lavoro.
Ancora una volta, quindi, il Tribunale di Reggio Calabria ha rilevato come Calabria Ora abbia licenziato Musolino non rispettando l’articolo 7 della legge 300/70 secondo cui “il datore di lavoro che intenda sanzionare condotte indisciplinate, debba preventivamente contestarle all’incolpato”.
Nelle sedici pagine della sentenza vengono ripercorse le tappe fondamentali del rapporto di lavoro di Lucio Musolino con “Calabria Ora”, dal 2006 al giorno del licenziamento, con particolare riferimento all’intento, “manifestato con nota del 24 settembre 2010, di trasferire l’istante dalla Redazione di Reggio Calabria a quella di Lamezia Terme, non attuato per mancato consenso del destinatario e del parere negativo del Comitato di Redazione; cui aveva fatto seguito l’intenzione, manifestata con missiva dell’8 ottobre 2010, del trasferimento a Catanzaro, decisione immotivata ed evidentemente d’intento punitivo”. Da http://www.giornalisticalabria.it/ del 21 maggio 2013