La libertà di espressione in rete resta un principio fondamentale, ma non può trasformarsi in un far west. Il blogger non è tenuto a esercitare un controllo preventivo sui commenti attuando una sorta di censura prima della pubblicazione, ma è chiamato ad attivarsi con tempestività quando viene a conoscenza della presenza di messaggi diffamatori lesivi della reputazione altrui.
Come riporta il Sindacato giornalisti Veneto sul proprio sito web mercoledì 22 luglio 2026, questo il principio fissato dalla Corte di Cassazione, che - con ordinanza pubblicata il 10 luglio - ha chiarito «i limiti entro i quali opera la responsabilità di chi gestisce un blog, mettendo un punto fermo definitivo alla querelle che vede contrapposti due cronisti. Uno che accusa l'altro di aver scritto una fake news che non risulta tale. L'altro che finisce al centro di una gogna mediatica selvaggia e che si vede la reputazione professionale fatta a pezzi insieme alla vita privata».
Uno che ricorre fino alla Suprema Corte per i pronunciamenti di primo e secondo grado che lo condannano per diffamazione a causa dei commenti di terzi lasciati sotto a un post. L'altro che vede riconosciuto il fatto di aver scritto la verità.
I giudici, ribadendo che «il principio di libertà di espressione è uno dei fulcri della Costituzione», rimarcano tuttavia che «l'esercizio del diritto comporta doveri e responsabilità», per cui può «essere sottoposto a condizioni o sanzioni» ritenute «necessarie alla protezione della reputazione o dei diritti altrui».
Il sindacato veneto ricostruire poi la vicenda (che risale al 2018) e riporta i principi alla base della condanna: «Con consolidato indirizzo, in sede penale, è stato affermato che in tema di diffamazione, il blogger risponde del delitto nella forma aggravata (…) per gli scritti di carattere denigratorio pubblicati sul proprio sito da terzi quando sia provato il suo consapevole e volontario concorso nella diffusione stessa, come nel caso in cui, venutone a conoscenza, non provveda tempestivamente alla loro rimozione, atteso che tale condotta equivale alla consapevole condivisione del contenuto lesivo dell'altrui reputazione e consente l'ulteriore diffusione dei commenti diffamatori».
In sede civile, «la giurisprudenza di legittimità - si legge ancora nell'ordinanza - ha ritenuto che sul blogger non gravi un dovere preventivo di selezione e controllo dei messaggi di commento dei terzi a quanto da lui pubblicato, a differenza del caso dell'hosting provider attivo che svolge un ruolo attivo di filtro, ed ha ravvisato la responsabilità del blogger che, a fronte di contenuti diffamatori riversati nel sito da terzi e di cui egli sia venuto a conoscenza, non si sia attivato ex post per rimuoverli tempestivamente».
Per la suprema Corte la sentenza impugnata dal ricorrente «è in linea con detti principi e va confermata». (Da: sindacatogiornalistiveneto.it)