CERCA
Cerca nelle notizie
Dal
Al
Cerca nel sito
Giudiziaria 04 Dic 2007

La sezione Lavoro del tribunale di Venezia: "Contratti a termine illegittimi se la causale è generica e non copre la durata del contratto"

Dal sito dell'Inpgi "www.inpgi.it" che ha istituito una sezione dedicata alle sentenze sul lavoro e la previdenza, è riportata un'interessante ordinanza sul lavoro atermine. Il caso riguarda un collega del Gazzettino di Venezia assistito dal legale del Sindacato dei Giornalisti del Veneto, Luisa Miazzi, che ha vinto la causa contro il quotidiano del gruppo Caltagirone. Si tratta di una delle numerose cause di lavoro che il Sindacato veneto assieme al Coordinamento precari del Gazzettino, ha messo in campo contro il precariato.

Dal sito dell'Inpgi "www.inpgi.it" che ha istituito una sezione dedicata alle sentenze sul lavoro e la previdenza, è riportata un'interessante ordinanza sul lavoro atermine. Il caso riguarda un collega del Gazzettino di Venezia assistito dal legale del Sindacato dei Giornalisti del Veneto, Luisa Miazzi, che ha vinto la causa contro il quotidiano del gruppo Caltagirone. Si tratta di una delle numerose cause di lavoro che il Sindacato veneto assieme al Coordinamento precari del Gazzettino, ha messo in campo contro il precariato.

La Sezione Lavoro del Tribunale di Venezia, con l’ordinanza in commento, ha accolto il ricorso d’urgenza proposto nei confronti de IL GAZZETTINO da un giornalista che chiedeva il ripristino del rapporto lavorativo, come subordinato, sul presupposto dell’invalidità dell’apposizione del termine ad una serie di contratti con cui l’editore aveva regolato il rapporto dal maggio del 1999. Il primo profilo d’interesse dell’ordinanza riguarda l’ammissibilità della tutela d’urgenza riconosciuta non solo con riferimento al danno subito dal giornalista sul piano strettamente economico, ma anche tenendo conto del danno all’integrità personale e all’immagine professionale, che scaturisce comunque dalla cessazione di un rapporto di lavoro non correttamente gestito. Il secondo aspetto d’interesse riguarda invece la legittimità del termine apposto a un contratto stipulato per sostituzione di dipendenti in ferie. In tal caso, secondo Giurisprudenza formatasi sul D.Lgs.368/01, è necessario che nel contratto di assunzione a termine siano indicati nominativamente tutti i lavoratori assenti per ferie da sostituire ed i singoli periodi. Nel caso di specie, mancando nel contratto tali specificazioni e, soprattutto, non essendo stata riscontrata nei fatti l’effettiva e totale rispondenza del presupposto per l’apposizione del termine, quest’ultimo è stato ritenuto privo di effetti, con conseguente trasformazione del rapporto da tempo determinato a tempo indeterminato. Ordinanza ex art. 700, depositata il 6/11/2007

@fnsisocial

Articoli correlati