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Uffici Stampa 28 Mag 2011

La Regione Calabria sa cos’è un “redattore ordinario”?

Nel registrare la nuova nota del Dipartimento regionale “Programmazione Nazionale Comunitaria” della Regione Calabria, in relazione alle selezioni di 5 giornalisti professionisti, rimaniamo a dir poco sconcertati dai toni e dal contenuto della stessa.Veniamo tacciati di pubblicazione di atti falsi quando, semplicemente, ci siamo limitati a pubblicare documenti estratti dal sito della Regione Calabria. 

Nel registrare la nuova nota del Dipartimento regionale “Programmazione Nazionale Comunitaria” della Regione Calabria, in relazione alle selezioni di 5 giornalisti professionisti, rimaniamo a dir poco sconcertati dai toni e dal contenuto della stessa.
Veniamo tacciati di pubblicazione di atti falsi quando, semplicemente, ci siamo limitati a pubblicare documenti estratti dal sito della Regione Calabria. 

Abbiamo sbagliato facendo confusione tra i bandi? Se è così, siamo pronti a riconoscere l’errore e farne pubblica ammenda.
Dunque, l'unico bando in essere è quello relativo al “Decreto n. 76 del 12 gennaio 2011 che comprende, come parte integrante e, quindi, tra gli allegati «l’Avviso Pubblico per la Selezione di n. 5 (cinque) giornalisti esperti esterni per l’incarico di giornalisti professionisi con funzioni di redattore ordinario per le attività di Comunicazione previste dai Piani di Comunicazione dei Programmi Operativi Fesr e Fse 2007/2013» – dicembre 2010”.?
In tal caso, però, la questione si complica: le funzioni di “redattore ordinario” sono ben definite e regolamentate esclusivamente dal contratto nazionale di lavoro giornalistico. Il “redattore ordinario” è un lavoratore dipendente, quindi con contratto di lavoro subordinato.
Viceversa, l’«esperto esterno» è tutt’altra cosa. Ebbene, la Regione Calabria nel bando, cosiddetto “buono”, scrive: “Il rapporto giuridico-economico tra la Regione Calabria e gli esperti è regolato con contratto di lavoro/disciplinare di incarico individuale, in base all’istituto della collaborazione coordinata e continuativa e della consulenza professionale, sulla base delle valutazioni poste in essere dall’amministrazione regionale”.
Va da se che l’«esperto esterno» «consulente» non può certo svolgere le funzioni previste all’articolo 6 del cosiddetto “bando buono” che prevede, invece, ben definite funzioni di “redattore ordinario”. 
Dunque, il bando appare, quantomeno, irregolare per la presenza dell’evidente contraddizione. Non crediamo, infatti, minimamente che la Regione Calabria abbia ipotizzato di assumere lavoratori dipendenti con contratti mascherati da consulenti esterni. Leggi tutto… (da www.giornalisticalabria.it)

 

 

 

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