Non hanno colpa i giornalisti che informano del contenuto di ''intercettazioni'' ricavate dalle annotazioni manuali fatte dalla polizia giudiziaria qualora, successivamente, si scopra che i brogliacci non si riferiscono alla trascrizione delle captazioni ma al riassunto scritto di una conversazione ascoltata da un pubblico ufficiale presente al dialogo di soggetti sotto indagine.
Non Lo sottolinea la Cassazione a proposito della famosa conversazione al bar Mandara di Roma tra l'ex capo dei gip della capitale Renato Squillante e l'ex pm Francesco Misiani che citò per danni 'Repubblica dopo tre articoli sui particolari di quell'incontro tra i due magistrati. La parte iniziale di quel dialogo - nel quale Squillante chiedeva a Misiani di informarsi sulle inchieste che la Procura di Milano conduceva su di lui - fu solo appuntata da un sottufficiale dello Sco, Dario Vardeu, in attesa che gli agenti all'esterno del bar azionassero la 'cimice'. In primo grado il Tribunale di Roma aveva condannato il giornale a risarcire, con cento milioni di lire, i danni morali da diffamazione in quanto aveva dato notizia di una intercettazione ''inesistente'' – dal momento che si trattava di appunti - ed, inoltre, quanto successivamente captato dalla 'cimice' risultava difforme dagli scritti di Vardeu. In appello, invece, il risarcimento fu annullato e Misiani - nel frattempo morto, dopo aver abbandonato la magistratura e indossato con successo la toga di avvocato - ha fatto ricorso alla Suprema Corte. Ma la Cassazione - con la sentenza 5081 - lo ha bocciato sostenendo che ''l'esercizio del diritto di cronaca può ritenersi legittimo quando sia riportata la verità oggettiva, o anche solo putativa, della notizia, purché frutto di un serie e diligente lavoro di ricerca dei fatti esposti''. Ha ricevuto convalida il verdetto 'assolutorio' in quanto i giornalisti ben potevano dare notizia di intercettazioni - anche se poi rivelatesi inesistenti – servite per rinviare a giudizio per favoreggiamento Misiani (uscito assolto). Per quanto riguarda la difformità tra gli appunti e le registrazioni, la Cassazione osserva che le differenze possono ''assumere una importanza anche notevole nell'ambito di un procedimento penale ma non presentare uguale consistenza nel diverso ambito giornalistico dove l'elemento di maggior risalto è la notizia in sé piuttosto che la fonte da cui è stata tratta''. (ANSA)