CERCA
Cerca nelle notizie
Dal
Al
Cerca nel sito
Giudiziaria 15 Nov 2007

Intervento della Cassazione: "Il diritto di cronaca non giustifica i pettegolezzi"

Il diritto di cronaca non giustifica la pubblicazione di pettegolezzi, perchè "non può essere inteso come diritto a sollecitare la curiosità lubrica del pubblico". Lo sottolinea la Cassazione, confermando la condanna per diffamazione aggravata e violazione dei doveri di controllo inflitta dalla Corte d'appello di Milano al giornalista Pietro Degli Antoni e al direttore Vittorio Feltri, in relazione ad un articolo firmato da Degli Antoni e pubblicato il 6 ottobre 1999 sul quotidiano 'Il Giorno', ritenuto offensivo della reputazione di Donatella Ronconi

Il diritto di cronaca non giustifica la pubblicazione di pettegolezzi, perchè "non può essere inteso come diritto a sollecitare la curiosità lubrica del pubblico". Lo sottolinea la Cassazione, confermando la condanna per diffamazione aggravata e violazione dei doveri di controllo inflitta dalla Corte d'appello di Milano al giornalista Pietro Degli Antoni e al direttore Vittorio Feltri, in relazione ad un articolo firmato da Degli Antoni e pubblicato il 6 ottobre 1999 sul quotidiano 'Il Giorno', ritenuto offensivo della reputazione di Donatella Ronconi

L'articolo in questione, nel ricostruire la vicenda della casa editrice Prati, riferì come "diceria da bar" la "storiella boccaccesca" che "la signora Ronconi era andata in sposa a Marcello Prati per estinguere così i debiti del suo fidanzato dell'epoca verso l'editore". Contro la decisione dei giudici del merito, i giornalisti si erano rivolti alla Suprema Corte, che ha però rigettato il ricorso. "Il diritto di cronaca - si legge nella sentenza n.42067 della quinta sezione penale - non esime di per sè dal rispetto dell'altrui reputazione e riservatezza, ma giustifica intromissioni nella sfera privata dei cittadini solo quando possano contribuire alla formazione di una pubblica opinione su fatti oggettivamente rilevanti per la collettività". Certo, ricordano i giudici di Piazza Cavour, "è vero che anche le vicende private di persone impegnate nella vita politica o sociale possono risultare di interesse pubblico, quando possano desumersene elementi di valutazione della personalità o della moralità di chi debba godere della fiducia dei cittadini, ma non è certo la semplice curiosità del pubblico a poter giustificare la diffusione di notizie sulla vita privata altrui, perchè è necessario che tali notizie rivestano oggettivamente interesse per la collettività". Nel caso in esame, osserva la Suprema Corte, "il fatto di interesse pubblico sul quale il quotidiano riferiva era la vicenda anche giudiziaria della famiglia Prati, in quanto connessa alla storia di un quotidiano locale fodnato dal defunto Ernesto Prati e in questa prospettiva - conclude la sentenza - non aveva alcuna rilevanza il pettegolezzo sul presunto retroscena del matrimonio di Marcello Prati con Donatella Ronconi". (AGI)

@fnsisocial

Articoli correlati