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Giudiziaria 05 Mar 2010

Intercettazioni e sesso. Siddi su dichiarazioni di Palmara, Presidente Anm: "Se contenute in atti giudiziari disponibili e collegate a un sistema autoritario di scambio di favori e affermazione di potere, non possono essere vietate"

Il Presidente dell’ANM, Luca Palamara, ha posto oggi all’attenzione, anche dei giornalisti, una questione che merita sempre molto rigore e sensibilità quando può o diventa materia di pubblicazione:le intercettazioni che riguardino la vita sessuale delle persone. In linea di principio generale ha ragione a richiamare un limite.

Il Presidente dell’ANM, Luca Palamara, ha posto oggi all’attenzione, anche dei giornalisti, una questione che merita sempre molto rigore e sensibilità quando può o diventa materia di pubblicazione:le intercettazioni che riguardino la vita sessuale delle persone. In linea di principio generale ha ragione a richiamare un limite.

 Ma le notizie afferenti la sfera sessuale di persone inquisite, contenute in atti giudiziari disponibili e collegate a comportamenti autoritari, di scambio di favori, di affermazione di un potere, non sono né possono essere censurabili né vietate; fatta salva, ovviamente, la tutela di persone terze. Il fatto che si riapra la discussione alla luce di una inchiesta che sta cercando di far luce su quello che appare come uno degli scandali pubblici più gravi del nostro Paese, indica semmai che c’è un fiume in piena e che quando si aprono le cataratte è difficile immaginare vincoli plausibili e sostenibili per l’informazione e, quindi, per il diritto dei cittadini a conoscerei fatti di interesse pubblico Ai giornalisti è richiesto di avere sempre ben presente quando hanno documenti - intercettazioni nel caso - contenenti notizie che riguardino la vita sessuale delle persone, i codici deontologici. E in particolare va ricordato che il diritto all’informazione su fatti di interesse pubblico nel rispetto dell’essenzialità dell’informazione è un dovere, con l’unica avvertenza che vanno evitati riferimenti a congiunti o a altri soggetti non interessati ai fatti. Second “la divulgazione di notizie di rilevante interesse pubblico o sociale non contrasta con il rispetto della sfera privata, quando l’informazione, anche dettagliata sia indispensabile in ragione dell’originalità del fatto o della relativa descrizione dei modi particolari in cui è avvenuto nonché della qualificazione dei protagonisti.” Semmai la sensibile sollecitazione del Presidente dell’Anm necessita di una riconsiderazione delle procedure del processo e dei limiti e dei tempi del segreto giudiziario. Sicuramente la prima necessità è quella delle garanzie di un sistema che deve fissare attraverso udienza preliminare di tutte gli interessatial processo (accusa, difesa, giudice) le parti delle intercettazioni effettivamente da allegare ai provvedimenti dell’autorità giudiziaria. In secondo luogo andrebbe circoscritto il campo delle materie o dei documenti oggetto del segreto giudiziario, limitandone nel tempo stabilito la sua durata.”

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