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Fnsi 07 Mag 2004

Inpgi2, approvato un ordine del giorno sui contributi relativi al 1996: "Infondate le accuse del presidente dell'Ordine della Lombardia"

Inpgi2, approvato un ordine del giorno sui contributi relativi al 1996: "Infondate le accuse del presidente dell'Ordine della Lombardia"

Inpgi2, approvato un ordine del giorno sui contributi relativi al 1996: "Infondate le accuse del presidente dell'Ordine della Lombardia"

In merito a tesi strumentali e ingannevoli circolate in questi giorni di campagna elettorale per il rinnovo dei consigli dell¹Ordine dei giornalisti, nella seduta di ieri il Comitato amministratore dell¹Inpgi 2 ha approvato all¹unanimità il seguente Ordine del giorno: "Il Comitato Amministratore della Gestione Separata dell¹Inpgi, riunitosi nella sede dell¹Istituto in via Nizza, 35, preso atto - che recentemente il Presidente dell¹Ordine dei Giornalisti della Lombardia ha pubblicato su internet una nota con cui polemicamente ritiene che la dirigente della Gestione Separata dell¹Inpgi abbia erroneamente richiesto i contributi relativi all¹anno 1996, risultati evasi, sulla base dei dati reddituali fatti pervenire all¹Istituto dall¹Agenzia delle Entrate; - che il medesimo Presidente dell¹Ordine Lombardo già nell¹agosto dello scorso anno aveva assunto lo stesso orientamento fortemente polemico nei confronti dell¹Istituto in relazione a una lettera, a firma del Direttore Generale, dello stesso tenore di quella inviata recentemente dal dirigente del Servizio Contributi della Gestione Separata; - che la tesi del soggetto in questione è infondata alla luce di quanto previsto dalla legge, dal Regolamento e dall¹art. 2935 del codice civile; - che la Corte di Cassazione con più sentenze­ di cui una citata anche dall¹articolo pubblicato su ³Il Sole 24 Ore² del 22 aprile scorso ha affermato che la prescrizione non inizia a decorrere in tutti i casi in cui il creditore si trovi nell¹impossibilità di agire per avere il debitore posto in essere un comportamento intenzionalmente diretto ad occultare al creditore stesso l¹esistenza dell¹obbligazione; - che, quindi, il richiamo operato dall¹articolo sopra citato alla giurisprudenza di Cassazione è assolutamente inconferente in quanto dimostra esattamente il contrario, e cioè il buon diritto dell¹Inpgi ad ottenere il pagamento dei contributi relativamente al 1996; Per tutti questi motivi, il Comitato Amministratore esprime solidarietà nei confronti della dirigente del Servizio Contributi della Gestione Separata, sottolineando che la stessa ha sempre agito nel pieno rispetto delle norme di legge e di Regolamento e dando attuazione agli indirizzi forniti al riguardo dal Comitato stesso nell¹adunanza del 29 gennaio 2004".

@fnsisocial

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