È attività giornalistica quella che si svolge in trasmissioni a carattere propriamente informativo, ancorché non inserite in radio/telegiornali o comunque testate giornalistiche, laddove il lavoratore svolga mansioni intrinsecamente giornalistiche quali la raccolta, l'elaborazione e l'interpretazione critica delle notizie con l'apporto creativo costituito dal personale contributo di pensiero e valutazione. Questo il principio che ha consentito all'Inpgi, rende noto la Cassa, di ottenere in ben tre gradi di giudizio sentenze sempre favorevoli nei confronti di un'emittente nazionale e recentemente giunto a conclusione con la pronuncia definitiva della Corte di Cassazione.
«Le testimonianze raccolte dagli ispettori dell'Istituto e confermate nei diversi gradi di giudizio – spiegano da via Nizza – hanno consentito il recupero della contribuzione per quattro giornalisti formalmente inquadrati come programmisti registi in quanto, come si legge nella sentenza d'appello confermata dalla Suprema corte, 'partecipavano alle riunioni di redazione per l'impostazione del programma, raccoglievano notizie ed informazioni sul servizio loro assegnato, facevano i sopralluoghi necessari per la raccolta della documentazione e la ricognizione delle fonti, indicavano alla troupe cosa riprendere, intervistavano le persone ideando le domanda assieme ai conduttori, selezionavano le immagini per il montaggio, scrivevano i testi ed effettuavano collegamenti esterni in diretta'».
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