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Inpgi 22 Nov 2005

Inpgi, i Ministeri vigilanti danno il via libera a due provvedimenti sulla Gestione separata

I Ministeri vigilanti hanno dato il via libera all’esecutività di due provvedimenti riguardanti la Gestione separata per il lavoro autonomo, adottati nella scorsa primavera dal Comitato amministratore.

I Ministeri vigilanti hanno dato il via libera all’esecutività di due provvedimenti riguardanti la Gestione separata per il lavoro autonomo, adottati nella scorsa primavera dal Comitato amministratore.

La prima delibera – in vigore da oggi – prevede l’applicabilità di un regime sanzionatorio meno gravoso nei casi in cui il giornalista risulti debitore nei confronti dell’Istituto perché l’azienda ha indebitamente versato la contribuzione alla Gestione separata dell’Inps (o a qualche altro Ente). Il secondo provvedimento, invece, contiene una modifica al regolamento per la concessione dei prestiti agli iscritti alla Gestione separata. REGIME SANZIONATORIO Ancora oggi esistono molte situazioni (per lo più pregresse) nelle quali il ritardato o mancato pagamento dei contributi da parte del giornalista è riconducibile ad un errore dell’azienda la quale, indebitamente, ha versato la contribuzione ad un Ente non competente a riceverla (di solito alla Gestione separata dell’Inps). Di conseguenza il collega, che già si era visto operare una trattenuta previdenziale sul proprio compenso, si è trovato a dover pagare anche i contributi all’Inpgi. Da ciò è nata l’esigenza di rivedere, ed alleggerire, in queste ipotesi, il sistema delle sanzioni disegnato nel regolamento. Tale iniziativa ha dovuto comunque tenere conto di un vincolo importante per l’Istituto. Il sistema della Gestione separata (disciplinato non da un regolamento ma da una legge dello Stato) prevede che l’Inpgi debba rivalutare i contributi degli iscritti non dal momento dell’effettivo versamento, ma da quello in cui i contributi stessi erano dovuti e avrebbero dovuto essere versati. Di conseguenza, un regime sanzionatorio meno oneroso avrebbe dovuto comunque consentire all’Istituto di recuperare (attraverso le sanzioni) il costo della rivalutazione dei contributi da accreditare al giornalista iscritto. Questo il nuovo testo del nuovo art. 9 del regolamento, in vigore da oggi:Il ritardo nel pagamento dei contributi, se conseguente ad indebiti versamenti effettuati da committenti in favore di altro Ente previdenziale, comporta una sanzione pari alla rivalutazione del montante contributivo, prevista dal comma 5 dell’art. 13 del Regolamento, da applicare sui contributi soggettivi dovuti, maggiorata di un punto percentuale. Qualora l’importo della sanzione risulti superiore al 15% del capitale, l’iscritto ha facoltà di versare la minore somma. La parte finale della modifica proposta (“Qualora l’importo della sanzione risulti superiore al 15% del capitale, l’iscritto ha facoltà di versare la minore somma”) si è resa necessaria in quanto potrebbe accadere che, per annualità molto lontane, la rivalutazione determini un impegno finanziario superiore alla sanzione oggi prevista. In tal caso all’iscritto verrebbe lasciata la possibilità di scegliere la via ritenuta meno onerosa. REGOLAMENTO PRESTITI La modifica al regolamento approvata dai Ministeri vigilanti ha introdotto la possibilità – analogamente a quanto previsto per i giornalisti iscritti all’Inpgi principale – di chiedere un “rinnovo” del prestito ancora in corso di restituzione. Il beneficiario del prestito potrà chiederne il rinnovo quando sia trascorso almeno un quarto del periodo di ammortamento riferito al numero delle rate previste dal prestito precedente. Il rinnovo potrà essere richiesto anche prima che sia trascorso tale periodo, a condizione che venga rinnovata anche la polizza fidejussoria (sottoscritta a garanzia del prestito precedente). L’importo del nuovo prestito non può essere inferiore a quello del prestito che viene rinnovato. Può invece essere di importo superiore qualora siano mutate le condizioni reddituali del giornalista richiedente. Dal nuovo prestito concesso viene detratto il saldo di quello in corso. Infine, nell’ambito della norma che disciplina i requisiti per l’accesso al prestito è stata inserita una precisazione. All’art. 1 del regolamento è previsto che il prestito possa essere concesso purchè il richiedente abbia almeno due anni di iscrizione alla Gestione separata e sia in regola con i versamenti dei contributi. Al riguardo è stato precisato – questa è la novità – che “nel computo dei due anni si considerano validi anche gli eventuali periodi di iscrizione nella Gestione principale dell’Inpgi”. Gabriele Cescutti

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