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Inpgi: «Contributi dovuti anche in assenza di pagamento della retribuzione» (Foto: VBlock via Pixabay)
Sentenze 26 Gen 2022

Inpgi: «I contributi sono dovuti anche in assenza del pagamento della retribuzione al giornalista»

Accogliendo le argomentazioni giuridiche secondo cui le ipotesi di lavoro a titolo gratuito sono tassative ed espressamente previste in caso di volontariato o lavoro familiare, il Tribunale di Roma ha condannato un'amministrazione regionale a versare quanto omesso.

I contributi previdenziali vanno versati anche in assenza del pagamento della retribuzione al giornalista. Lo riferisce l'Inpgi dando notizia sul proprio blog della decisione del Tribunale di Roma che, con sentenza n. 481 del 20 gennaio 2022, ha confermato le risultanze ispettive emerse all'esito di un accertamento amministrativo effettuato nei confronti di un'amministrazione regionale per contributi assicurativi omessi con riferimento alla posizione di un giornalista svolgente le funzioni "di fatto" di responsabile dell'informazione multimediale.

«In sede di opposizione al decreto ingiuntivo – si legge su InpgiNotizie.it – l'amministrazione ricorrente non contestava la natura subordinata del rapporto di lavoro del giornalista né tanto meno la natura giornalistica dell'attività medesima, ovvero ancora la competenza dell'Inpgi quale ente previdenziale destinatario della contribuzione; unica eccezione alla pretesa contributiva dell'Istituto veniva fatta risalire alla asserita gratuità del rapporto di lavoro instaurato, ciò che, secondo quanto sostenuto dalla ricorrente, ne avrebbe giustificato il non aver ottemperato all'obbligo contributivo».

Accogliendo le argomentazioni giuridiche svolte negli atti di giudizio (secondo cui le ipotesi di lavoro a titolo gratuito sono tassative ed espressamente previste in caso di volontariato o lavoro familiare), il giudice ha invece condannato l'amministrazione al pagamento dei contributi previdenziali «essendosi di fatto svolto un rapporto di lavoro giornalistico subordinato seppur nel periodo oggetto di accertamento non fosse stata corrisposta alcuna remunerazione ed in difetto – conclude l'Ente – di una valida pattuizione circa lo svolgimento di attività di lavoro a titolo gratuito».

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