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Roma, la Corte di Appello conferma l'orientamento in tema di collaborazioni fisse (Foto: pixabay.com)
Sentenze 23 Dic 2021

Ispezioni, Inpgi: «La Corte di Appello di Roma conferma l'orientamento in tema di collaborazioni fisse»

Interessante sentenza riportata dal blog dell'Istituto: confermando il giudizio di primo grado, e quanto accertato in sede di verifica ispettiva, è stato riconosciuto lo status di collaboratori ex articolo 2 a tre giornalisti inquadrati con contratti di collaborazione coordinata e continuativa. Ecco le motivazioni.

Con sentenza n. 4593/2021, la Corte di Appello di Roma ha confermato quanto stabilito dal giudice di primo grado in relazione a tre giornalisti di un'azienda editoriale i cui rapporti di lavoro, seppur formalmente contrattualizzati come collaborazioni coordinate e continuative, si erano invece svolti secondo le modalità tipiche della rapporto di collaborazione fissa ex articolo 2 Cnlg, così come accertato in sede di verifica ispettiva da parte dell'Inpgi. Lo rende noto l'istituto di previdenza che, sul blog InpgiNotizie, spiega: «La sentenza risulta particolarmente interessante poiché ripercorre i connotati propri della figura del collaboratore fisso in ambito giornalistico così come delineati dalla consolidata giurisprudenza di legittimità sul punto».

Sulla scorta di tale orientamento giurisprudenziale, la Corte ha quindi ribadito che gli aspetti qualificanti del rapporto di collaborazione fissa ex articolo 2 Cnlg, sono la "continuità di prestazione" e la "responsabilità del servizio", «rimarcando in particolare – prosegue la nota dell'Inpgi – che il requisito della "responsabilità del servizio" debba essere inteso come l'impegno del giornalista di trattare, con continuità di prestazioni, uno specifico settore di informazione attraverso la redazione sistematica di articoli o con la tenuta di rubriche, con conseguente affidamento dell'impresa giornalistica, che si assicura così la "copertura" di detta area informativa, non rilevando, in contrario, né la commisurazione della retribuzione alle singole prestazioni, né l'eventuale collaborazione del giornalista ad altri giornali, né che l'attività informativa sia soltanto marginale rispetto ad altre diverse svolte dal datore di lavoro, ed impegni il giornalista anche non quotidianamente e per un limitato numero di ore».

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