Il Tribunale di Cosenza ha dichiarato illegittimo il licenziamento “orale” della giornalista Iole Perito, ad opera del “Cosenza Calcio 1914”, riconoscendo la natura subordinata a tempo indeterminato e full-time del rapporto di lavoro nelle mansioni di capo ufficio stampa con la qualifica di caporedattore prevista dal contratto nazionale di lavoro giornalistico Fieg-Fnsi.
In pieno accoglimento delle tesi difensive dell’Ufficio Legale del Sindacato Giornalisti della Calabria, rappresentato dall’avv. Mariagrazia Mammì, il giudice del lavoro Silvana Ferrentino, ha inoltre riconosciuto alla giornalista le spettanze retributive e contributive dalla data del licenziamento fino alla dichiarazione del fallimento, oltre al risarcimento danni.
“Una sentenza – afferma Carlo Parisi, vicesegretario nazionale Fnsi e segretario del Sindacato Giornalisti della Calabria – che rende giustizia alla giornalista e, nel contempo, conferma – se ce ne fosse ancora bisogno – l’irrinunciabile necessità dei giornalisti, al pari di tutti gli altri lavoratori, di non abbassare la testa davanti ai soprusi ed alle prepotenze e di non rinunciare alle azioni sindacali e legali per affermare il diritto al riconoscimento del lavoro svolto ed al pagamento delle spettanze dovute”.
Iole Perito, giornalista iscritta all’Ordine ed al Sindacato Giornalisti della Calabria dal 16 febbraio 2002 nell’elenco pubblicisti e dal 28 febbraio 2007 in quello professionisti, ha lavorato ininterrottamente con il “Cosenza Calcio 2014” dal 17 luglio 2009 al 17 settembre 2010, giorno in cui è stata licenziata “oralmente”. Rivoltasi al Sindacato Giornalisti della Calabria, la giornalista ha adito le vie legali chiedendo l’accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso con la società calcistica, con conseguente dichiarazione di illegittimità del licenziamento intimato.
Nel ricorso, redatto dall’Ufficio Legale del sindacato dei giornalisti, Iole Perito ha chiesto il pieno riconoscimento del contratto di lavoro giornalistico Fieg-Fnsi con mansioni di capo ufficio stampa, ovvero di natura ben diversa dal contratto a progetto applicatole, peraltro, dal 26 settembre 2009, per un compenso di 700 euro mensili per dieci mesi. Attività proseguita anche dopo la scadenza del contratto a progetto.
In realtà, la giornalista è stata tenuta all’osservanza di un orario di lavoro quotidiano (dalle 9 alle 19.30) senza possibilità di autodeterminazione del proprio ritmo di lavoro e di essere sottoposta al potere direttivo, gerarchico e disciplinare del Cosenza Calcio 1914 srl in un ufficio dotato di computer, fax e linea telefonica, oltre che di sim aziendale, all’interno dello Stadio San Vito, sede del Cosenza Calcio.
Il suo lavoro, Iole Perito l’ha svolto sviluppando il settore della comunicazione giornalistica attraverso la raccolta quotidiana della rassegna stampa, la diffusione di notizie concernenti le attività della società e veicolate dalla stessa, la mediazione tra l’organigramma societario e sportivo e gli organi di informazione. Nelle sue mansioni, si è avvalsa anche della collaborazione del giornalista Francesco Veltri, “fraterno e onesto amico – ha ricordato Iole Perito – che non ha esitato un attimo a rifiutare di sostituirmi nel ruolo di capo ufficio stampa”.
Ed un pubblico grazie a Francesco lo rivolge Carlo Parisi sottolineando “il valore del suo nobile gesto che, oltre a costituire un atto di piena e concreta solidarietà verso la collega, rappresenta un autentico scatto di dignità in difesa di una professione che deve, oggi più che mai, rifiutare la logica dello sciacallaggio che finisce solo per favorire quegli editori senza scrupoli che considerano i giornalisti usa e getta”.
Alla prima udienza, tenutasi il 4 novembre 2011, è stata dichiarata la contumacia della società, quindi, a conclusione dell’istruttoria, il 20 luglio 2012, la causa è stata rinviata per la decisione all’udienza del 7 giugno 2013 e atteso il fallimento del “Cosenza Calcio 1914 srl” il giudizio era stato interrotto e riassunto il procedimento nei confronti della curatela fallimentare affidata al dott. Pierluigi Pisani.
Dichiarando preliminarmente fondato il ricorso della giornalista, il Tribunale di Cosenza ha, quindi, accolto le tesi dell’Ufficio Legale del Sindacato Giornalisti della Calabria sottolineando, tra l’altro, che “l’art. 61 D.lgs. 276/2003 prevede che «i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale senza vincolo di subordinazione, di cui all’art. 409, n. 3, del codice di procedura civile, devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con l’organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l’esecuzione dell’attività lavorativa”.
Per il Tribunale di Cosenza, il rapporto di lavoro di Iole Perito “deve essere considerato sin dall’origine di natura subordinata e a tempo indeterminato: si tratta di una vera e propria sanzione legale, di una presunzione assoluta che non ammette prova contraria da parte del datore di lavoro. Considerato che la norma fa espressamente riferimento al rapporto di lavoro «subordinato a tempo indeterminato», e quindi all’ordinario rapporto di lavoro subordinato, deve concludersi che tale rapporto sia altresì a tempo pieno”.
Per quanto attiene l’inquadramento, il Tribunale di Cosenza ha riconosciuto il diritto al riconoscimento delle mansioni di capo ufficio stampa con qualifica di caporedattore Fieg-Fnsi “atteso che il contratto collettivo di lavoro giornalistico si applica anche ai giornalisti addetti agli uffici stampa; ed invero chi opera all’interno di un ufficio stampa non si limita infatti alla mera trasmissione di notizie, ma si occupa con autonoma prestazione stabilmente inserita in una vera e propria organizzazione editoriale, dell’elaborazione, dell’analisi e della valutazione di materiale giornalistico e svolta mansioni inquadrabili in quelle di capo redattore (cfr Tribunale Messina 9.11.2004)”.
Avendo il “Cosenza Calcio 1914 srl” cessato ogni attività imprenditoriale, si rende impossibile una riattivazione del rapporto di lavoro e, quindi, una reintegra del lavoratore.
La sentenza del Tribunale di Cosenza riconosce, però, alla giornalista il diritto al risarcimento del danno subito in conseguenza dell’illegittimo licenziamento, commisurato alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento fino alla dichiarazione di fallimento, oltre al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali per il medesimo periodo. Il Cosenza Calcio 1914 è stato, infine, condannato al pagamento delle spese legali. COSENZA, 30 aprile 2014 - http://www.giornalistitalia.it/