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Fnsi 25 Gen 2005

Il Gus nazionale preoccupato per le voci ricorrenti che danno per probabile la proroga della fase transitoria della legge 150

Il Gus nazionale preoccupato per le voci ricorrenti che danno per probabile la proroga della fase transitoria della legge 150

Il Gus nazionale preoccupato per le voci ricorrenti che danno per probabile la proroga della fase transitoria della legge 150

Fase transitoria della legge 150/2000 Il Consiglio nazionale del Gruppo Giornalisti Uffici Stampa (GUS) non può non segnalare alla Fnsi lo stato di disagio dei propri iscritti, causato dalle ricorrenti voci con le quali si segnala che esiste una forte volontà dell’autorità ministeriale di voler prorogare la “ fase transitoria “ della legge 150/2000 sulla “ Disciplina delle attività di informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni “. Legge approvata il 7 giugno 2000, pubblicata il 13 sulla Gazzetta ufficiale ed entrata in vigore il 29 dello stesso mese. Fase transitoria conclusasi all’inizio della terza decade dello scorso mese di dicembre ( articolo 6, comma 3°, del dpr 21 settembre 2001, numero 422 ). La citata legge, come si ricorderà, consente alle pubbliche Amministrazioni di istituire uffici stampa, anche in forma in consorziata, ai quali debbono essere assegnati solo e soltanto gli iscritti all’albo dei giornalisti. Anche se il legislatore ha usato la dizione albo nazionale, che non è stato mai istituito dalla legge sull’Ordinamento della professione di giornalista. L’articolo 26 della legge 3 febbraio 1963, numero 69, stabilisce che presso “ ogni Consiglio dell’ordine regionale o interregionale è istituito l’albo dei giornalisti che hanno la loro residenza nel territorio compreso nella circoscrizione del Consiglio “. La fase transitoria, secondo i termini fissati dal regolamento di esecuzione della legge 150, è terminata. Vi è però, se le ricorrenti voci saranno confermate, la predisposizione da parte dell’autorità ministeriale di stabilire una proroga. Se così fosse si aggiungerebbe un ulteriore danno agli iscritti all’albo, che sono già stati penalizzati sia dalla fase transitoria, per dare spazio ai senza titolo, e sia dalla deliberazione adottata a suo tempo dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti. Provvedimento che, senza alcun riferimento nella legge, consente ai senza titolo, confermati nelle attività di informazione, di poter chiedere l’iscrizione all’elenco dei pubblicisti sulla base di certificazioni e redazione di comunicati. Tutto questo costituisce un grave danno per gl’iscritti ad entrambi gli elenchi dell’albo, interni ed esterni alla Pubblica amministrazione poiché devesi anche dare esecuzione al 2° comma dell’articolo 9. Senza vacanze nell’organico, niente concorsi, selezioni od assunzioni I corsi di formazione, previsti dal dpr 422, non possono sostituire l’esperienza che si acquisisce con 18 mesi di praticantato o con oltre 24 mesi di libera collocazione del prodotto giornalistico. Sull’argomento non si può dimenticare il Forum organizzato, tempo addietro, dai colleghi del Veneto. Il Consiglio nazionale del Gruppo Giornalisti Uffici Stampa - a parte le preoccupazioni per la circostanza che non è stato ancora dato corso al quinto comma dell’articolo 9 della legge 150/2000 nonostante le sollecitazioni e le iniziative della Federazione nazionale della stampa, comma che riguarda l’individuazione e la regolamentazione dei profili professionali – si rivolge alla Giunta esecutiva della Fnsi affinché si opponga alla ventilata proroga della fase transitoria ed a proseguire nella sua meritoria azione a difesa degli interessi degli addetti stampa. Ricordando che gli addetti stampa operano non solo nella Pubblica amministrazione, ma in prevalenza nel settore privato ed in forma di libera collaborazione professionale. GUS Nazionale 1/2005

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