Pubblichiamo il testo dell'importante accordo sottoscritto nella notte del 26 marzo 2009 tra Fnsi-Fieg-Inpgi sugli amortizzatori sociali da mettere in campo per sostenere la profonda crisi che ha investito il settore. L'accordo contiene anche le proposte che le parti sociali intendono presentare congiuntamente asl governo.
IPOTESI DI ACCORDO Il giorno 26 marzo 2009 TRA la Federazione Italiana Editori Giornali E la Federazione Nazionale della Stampa Italiana PREMESSO CHE a) Le parti riconoscono che la difficile congiuntura economica generale scarica sull’industria dell’informazione problemi specifici che, in una condizione di stagnazione dei consumi, evidenziano il peso degli squilibri del mercato pubblicitario e determinano contrazioni del mercato della lettura dei giornali tali da incidere sulla stabilità del settore . A questo proposito si sentono impegnate, ciascuna per la propria parte e concordemente, a definire azioni comuni per un equilibrato governo della complessità dei problemi, ad assumere iniziative sociali dirette e a richiedere adeguati interventi pubblici di sostegno dell’editoria, dell’occupazione professionale e del rilancio complessivo del settore. Di conseguenza ritengono necessaria l’apertura di un processo di riforma e riordino delle leggi di sistema con l’obiettivo di sostenere le trasformazioni in atto, l’innovazione e il lavoro giornalistico e promuovere l’uscita dalla congiuntura con sostegni allo sviluppo, anche attraverso una corretta gestione delle politiche sociali per i casi di crisi. Il riequilibrio pubblicitario rende necessario che le autorità pubbliche intervengano con efficaci strumenti di regolazione, anche attraverso idonea legislazione; le trasformazioni e l’innovazione richiedono sostegni per l’accesso alla formazione e al lavoro, per la riqualificazione, per la riapertura del mercato della lettura, soprattutto con politiche mirate alle nuove generazioni, e per il rilancio dell’occupazione giornalistica. La riforma degli ammortizzatori sociali e gli interventi straordinari con cui il Governo ha deciso di monitorare l’andamento della crisi e definire nuove misure devono riguardare anche il settore dell’editoria, attraverso nuove politiche di concertazione con le parti sociali. Fieg e Fnsi sono impegnate dal canto loro ad approntare anche propri strumenti e metodologie d’intervento condivisi per affrontare le criticità emergenti. b) le parti , in considerazione di quanto precede ed in esercizio delle determinazioni previste dall' art. 3,secondo comma , lettera b del decreto legislativo n.509/1994, ritengono necessario adottare interventi di propria competenza, nonché porre a livello istituzionale la soluzione di specifiche problematiche finalizzate a perfezionare il sistema degli ammortizzatori sociali nel settore giornalistico, per renderlo più rispondente alle peculiari esigenze delle aziende editoriali e dei giornalisti dipendenti che in esse operano; SI E' CONVENUTO QUANTO SEGUE 1- Le parti, in ordine ai criteri per la sussistenza della "crisi aziendale" di cui alle legge n. 416/1981 e successive modificazioni e integrazioni, ritengono che la stessa non sia rilevabile unicamente dai bilanci aziendali ma anche da riscontrabili indicatori oggettivi, presenti e prospettici esterni che abbiano incidenza su una critica situazione dell’impresa e possano pregiudicarne il buon andamento operativo. Tali indicatori in particolare dovrebbero registrare un andamento involutivo tale da rendere necessari interventi per il ripristino dei corretti equilibri economico-finanziari e gestionali. 2-Costituzione di un Fondo contrattuale con finalità sociale. Viene istituito presso l' I.N.P.G.I. a partire dal 1° aprile 2009 un Fondo a contabilità separata e gestione paritetica tra le parti costituenti finalizzato ad intervenire : • a) sui trattamenti di pensionamento anticipato di cui all' art.37 della legge n°416/1981 e successive modifiche ed integrazioni,in aggiunta alle disponibilità finanziarie annualmente destinate a tale titolo dalle disposizioni legislative di cui all' art.19 commi18 ter e 18 quater del decreto legge 29 Novembre 2008 n°185 convertito con modificazioni nella legge 28 Gennaio 2009, n°2 e di cui al comma 7 dell' art.41 bis del decreto legge 30 Dicembre 2008, n°207 convertito con modificazioni dalla legge 27 Febbraio 2009 n°14. • b) per far fronte alle esigenze sociali che le parti, in esercizio della propria autonomia, valuteranno come meritevoli di tutela. In tale contesto, e qualora gli interventi coinvolgano il regime degli indennizzi erogati dall' I.N.P.G.I. (CIGS, mobilità, contratti di solidarietà), gli interventi stessi verranno adottati previa verifica della disponibilità complessiva delle gestioni che alimentano tali indennizzi. Il Fondo verrà finanziato, per quanto attiene alle relative prestazioni: - per quelle di cui alla precedente lettera a), con un contributo straordinario a capo di ciascuna Azienda che farà ricorso a pensionamenti anticipati a far data dall' entrata in vigore del presente accordo e sulla base delle intese sindacali sottoscritte. Tale contributo è pari al 30% del costo di ciascun pensionamento anticipato così come quantificato dall’ I.N.P.G.I. all'atto delle dimissioni del singolo giornalista interessato. Tale contributo verrà versato al Fondo con la retribuzione del periodo di paga del mese successivo alle comunicazioni dell' I.N.P.G.I. Le somme derivanti dal gettito contributivo verranno utilizzate a seguito dell'esaurimento delle disponibilità finanziarie annue previste dai provvedimenti legislativi di cui alla lettera a) del punto 2. Il calcolo del costo del pensionamento anticipato, relativo alle posizioni individuali dei giornalisti interessati, e limitato al periodo di anticipata liquidazione del trattamento, verrà comunicato alle aziende dall'I.N.P.G.I. con indicazione delle singole voci che lo compongono. L'Istituto conferma la propria disponibilità a fornire alle aziende interessate i nominativi dei possibili beneficiari del prepensionamento, il relativo costo nonché ogni ulteriore notizia utile a tal fine ivi comprese quelle relative all’attuazione delle disposizioni di cui all’art. 33 del contratto di lavoro giornalistico. - per quelle di cui alla precedente lettera b) con un contributo straordinario che viene fissato, a partire dalla retribuzione afferente il mese di Aprile 2009, nella misura dello 0,60% della retribuzione imponibile di cui lo 0,50% a carico delle Aziende e lo 0,10% a carico del giornalista. Il contributo di cui al presente punto trova applicazione sulle retribuzioni dei giornalisti dipendenti. Verrà costituito un comitato paritetico composto da 2 rappresentanti degli editori e 2 rappresentanti dei giornalisti designati, rispettivamente, dalla F.I.E.G. e dalla F.N.S.I. nonché da due rappresentanti dell’I.N.P.G.I. (di cui un rappresentante degli editori). Il comitato provvederà nell'ambito della gestione al monitoraggio degli andamenti del fondo trasferendo con periodicità alle parti stipulanti i relativi andamenti per consentire alle stesse le opportune valutazioni/decisioni sugli interventi necessari. In tale contesto le parti potranno altresì valutare il trasferimento in tutto o in parte da una gestione all’altra delle relative disponibilità qualora l’andamento delle prestazioni richieda interventi di finanziamento. Il Fondo opererà sulla base di specifico Regolamento che le parti provvederanno a definire. 3-Interventi congiunti nei confronti del Governo Le parti predisporranno le richieste da presentare congiuntamente al Ministero del Lavoro finalizzate a: a)valutare la possibilità, in relazione agli andamenti annui di consuntivo dei prepensionamenti e verificate sia le disponibilità finanziarie legislative a tal fine destinate sia quelle disposte dalla lettera a) del punto 2: -di incrementare le disponibilità finanziarie pubbliche attualmente disposte ; -di trasferire sugli anni successivi la parte residuale degli stanziamenti pubblici non utilizzati nell' anno di competenza; b) affermare il principio secondo cui gli investimenti di carattere produttivo-finanziario e gestionale ai fini della ristrutturazione/riorganizzazione per le aziende del settore, dovrebbero essere valutati in relazione e coerentemente allo stato di crisi anche prospettica in cui versa l’azienda nel contesto del settore stesso; c) rifinanziare il Fondo costituito presso la Presidenza del Consiglio ai sensi dell' art.15 della legge n°62/2001 con revisione delle relative fattispecie da tutelare, misure e condizioni; d) applicare al settore giornalistico gli sgravi contributivi di cui all'art.1, comma 766 della legge n°296/2006 e dell' art.1, commi 361/362 della legge n°266/2005 in attuazione degli impegni assunti dal Dicastero del lavoro in data 20 Settembre 2007; e) confermare la destinazione all'I.N.P.G.I. della contribuzione relativa ai rapporti di somministrazione del lavoro intercorrenti con il personale giornalistico. f) prevedere l’impossibilità di accesso ai prepensionamenti in caso di omissione del versamento contributivo straordinario di cui alla prima interlinea del punto 2 (30%); g) prevedere la definizione di specifici ammortizzatori sociali a beneficio dei giornalisti titolari di rapporto di lavoro autonomo. h)confermare le disposizioni di cui all’art 35,36,37 della legge numero 416/1981 e successive modificazioni ed integrazioni costituiscono regime speciale per il settore dell’editoria. La presente intesa viene sottoscritta, per gli aspetti di competenza, dall’INPGI. FEDERAZIONE ITALIANA EDITORI GIORNALI FEDERAZIONE NAZIONALE STAMPA ITALIANA IST.NAZIONALE PREVIDENZA GIORNALISTI ITAL.