Diritto d’autore e Inpgi 2 Un chiarimento di Giuliano Doro e Massimo Marciano (Comitato Amministratore)
Molta è la confusione in rete e sotto il cielo della Gestione separata, soprattutto quando si parla di diritto d’autore o di collaborazioni occasionali. Nulla da dire sul diritto d’autore che viene normato dalle legge 633 del 1941. Ma la normativa da cui trae origine la Gestione separata è il comma 25 dell'art. 2 della Legge n. 335 dell'8 agosto 1995, con il quale viene conferita delega al Governo "ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, norme volte ad assicurare, a decorrere dal 1° gennaio 1996, la tutela previdenziale in favore di soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione, senza vincolo di subordinazione, il cui esercizio e subordinato all'iscrizione in appositi albi o elenchi". In attuazione di questa delega è stato emanato il Decreto Legislativo n. 103 del 10 febbraio 1996, sulla base del quale è nata ed opera la Gestione separata conosciuta come Inpgi 2. II decreto in questione prevede la misura dei contributi in proporzione ai redditi da attività professionale autonoma fiscalmente dichiarati o accertati. Nonostante questa disposizione, il Comitato amministratore dell’Inpgi 2 inizialmente aveva ritenuto di dover escludere dall'obbligo assicurativo i compensi dichiarati per attività occasionale e cessione di diritti d'autore. Successivamente, invece, è intervenuto il Ministero del Lavoro, il quale ha precisato che qualunque prestazione giornalistica è soggetta a contribuzione. Di conseguenza, in ottemperanza sia al disposto legislativo che alle direttive ministeriali, l'obbligo contributivo è stato esteso anche alle attività cosiddette "occasionali" e alle prestazioni giornalistiche autonome retribuite con la formula della cosiddetta "cessione di diritti d'autore".Per quel che riguarda l'obbligo'di versamento dei contributi sui compensi fatti passare come diritti d'autore, corrisposti a fronte di prestazioni lavorative, si era già espresso positivamente il Ministero del lavoro con la nota del 27 maggio 1999, nella quale esortava l’Inpgi a determinare idonei indicatori, atti a connotare l'attività per la quale non poteva trovare applicazione la normativa per la tutela del diritto d'autore. I criteri, individuati dal Comitato amministratore nella seduta del 12 aprile 2000, sono stati approvati dal Ministero il 31 ottobre successivo. E' stato così sancito, a decorrere dall'anno di imposta 2001, l'obbligo di contribuzione anche sui compensi che, derivanti da svolgimento di attività professionale autonoma, vengono percepiti e fiscalmente dichiarati dai giornalisti come cessione di diritti d'autore. I criteri e la determinazione del Comitato amministratore sono stati portati a conoscenza degli iscritti alla Gestione separata con la circolare del 21 gennaio 2001. Eccoli. Natura intrinseca dell'opera. Fermo restando che l'autore dell'opera (articolo giornalistico) deve essere necessariamente un giornalista iscritto nel relativo Albo o Registro tenuto dal competente Ordine professionale, l'opera deve avere funzione informativa e carattere creativo e deve essere tesa ad esaurire la sua funzione con la prima e tempestiva diffusione. Misura e modalità del corrispettivo. Il corrispettivo dell'opera giornalistica svolta, quanto alla misura e alle modalità di erogazione, non deve discostarsi sensibilmente da quello correntemente in uso. Deve quindi tenere conto delle caratteristiche del risultato della prestazione lavorativa, delle qualità soggettive dell'autore, dell'impegno profuso e dell'utilizzo o meno di mezzi propri dell'autore. Ripetitività. La non occasionalità, e quindi la reiterazione nel tempo dell'utilizzo dello strumento del diritto d'autore da parte dello stesso soggetto, in presenza degli altri elementi sopra descritti qualificano maggiormente le prestazioni come aventi carattere professionale e lavorativo. Hanno carattere sussidiario, ma sono da ritenersi comunque utili nel processo di identificazione dei compensi soggetti a contribuzione, i seguenti ulteriori indicatori. Committenza. Laddove l'attitudine informativa dell'opera esaurisca i suoi effetti nell'ambito dell'attività editoriale e la funzione informativa della stessa si esaurisca nell'ambito temporale della prima e tempestiva diffusione e sia stata resa su richiesta (anche implicita) di un impresa editoriale, la cessione del diritto d'autore, ove intervenuta, in realtà non ha più la funzione - che è invece sua tipica - di compensare il successivo e ripetuto diritto alla riproduzione ed utilizzazione dell'opera, bensì costituisce unicamente strumento per l'erogazione del corrispettivo dell'attività professionale svolta. Prevalente fonte di reddito. Gli elementi sopra descritti sono di per sè ancora più qualificanti laddove i compensi derivanti da cessione di diritto d'autore diventino principale fonte di reddito. Giuliano Doro Massimo Marciano Componente del Comitato Amministratore della Gestione separata Inpgi