La legge di Bilancio per l’anno 2017, pubblicata in Gazzetta ufficiale il 21 dicembre 2016, tra le varie misure in campo previdenziale prevede l’estensione alle pensioni di anzianità dell’istituto del cosiddetto “cumulo gratuito”, già introdotto nel 2013 per le pensioni di vecchiaia.
«Si tratta – era stato il commento della presidente dell’Inpgi, Marina Macelloni, all’indomani del via libera da parte del parlamento – di una misura che l’Inpgi chiedeva fin dal 2008 per poter tutelare tutti i colleghi con contribuzioni maturate presso l’Enpals, l’Inpdap o l’Inpgi 2 che finora non erano compresi nella legge Vigorelli che assicura il cumulo gratuito solo per le contribuzioni Inpgi e Inps. Il provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per l’Inpgi né delibere di attuazione da parte del Consiglio di amministrazione».
Come già previsto per le pensioni di vecchiaia, per poter usufruire della novità legislativa gli interessati dovranno essere in possesso dei requisiti previsti dalla “riforma Fornero”, che, per le pensioni di anzianità, attualmente richiede il possesso di 42 anni e 10 mesi di contribuzione per gli uomini, un anno in meno per le donne.
«Pertanto – spiegano gli uffici di via Nizza – a decorrere dall’anno in corso si potrà richiedere la pensione di anzianità, senza dover effettuare necessariamente la ricongiunzione onerosa, nei casi in cui dalla somma dei diversi periodi contributivi versati in enti diversi risulti perfezionato il requisito contributivo di circa 43 anni di contributi».
A chiarimento delle numerose interpretazioni della norma circolate nei giorni immediatamente successivi all’approvazione della legge di Bilancio, l’Istituto aveva predisposto una nota tecnica corredata da qualche esempio.
Nota che riportiamo allegata qui di seguito.