I precari che lavorano con orari fissi e sfruttando le attrezzature dell'azienda dovranno essere assunti. E non solo. Le aziende saranno obbligate anche a garantire tutte le coperture previdenziali previste dai contratti di lavoro.
Nessun miraggio, nessun sogno da metà primavera, piuttosto una precisa sentenza della Corte di Cassazione, sezione Lavoro.
La Corte Suprema ha infatti respinto il ricorso di una società del settore pubblicitario che si era opposta ad una sentenza della Corte di Appello di Venezia, con la quale aveva già riconosciuto il rapporto di lavoro subordinato relativo ad alcune operatrici di call center che avevano lavorato nell'azienda veneta. LA STORIA. E' un'ispezione dell'Inps a mettere in moto tutto il procedimento, fino alla sentenza della Corte di Cassazione datata 17 aprile 2008 e depositata negli ultimi giorni. A seguito dei controlli, una società veneta, presso la quale lavoravano alcune operatrici di call center, è stata invitata a regolarizzare la posizione contributiva e previdenziale delle sue centraliniste, ritenendo che fossero lavoratrici subordinate. L'azienda ha impugnato avanti al Tribunale di Padova la disposizione, ottenendo una prima e temporanea vittoria in primo grado. Il tribunale di Padova, in funzione di giudice del lavoro, nel 2001, aveva dato ragione alla società affermando la natura autonoma del lavoro prestato dalle giovani lavoratrici. La Corte di Appello di Venezia, invece, nel 2005 ribaltava la decisione, dichiarando che il lavoro svolto dalle lavoratrici aveva natura subordinata, condannando l'azienda a pagare oltre mezzo miliardo di vecchie lire all'Inps come contributi previdenziali evasi. Poi il ricorso in Cassazione: anche la Corte Suprema ha confermato la sentenza della Corte di Appello affermando, nuovamente, che chi lavora con orari fissi, utilizzando le attrezzature dell'aziende, deve essere assunto. LAVORO SUBORDINATO. Secondo la sentenza della Cassazione, il lavoro subordinato si profila quando si realizza l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro; e quando si ha il conseguente inserimento del lavoratore in modo stabile ed esclusivo nell'organizzazione aziendale. E ancora, un lavoratore è da considerare subordinato quando vi è l'assenza del rischio di impresa, la continuità della prestazione, l'obbligo di osservare un orario di lavoro, la cadenza e la forma della retribuzione, l'utilizzazione di strumenti di lavoro messi a disposizione dal datore di lavoro, lo svolgimento della prestazione in ambienti messi a disposizione dal datore di lavoro.SINDACATI. «La sentenza in questione, segna un altro passo importante, nella lotta contro la precarietà -commentano dalla direzione nazionale della Federazione Lavoratori della Coscienza della Cgil- troppo spesso anche nel mondo del lavoro pubblico, ai lavoratori sono offerti posti di collaborazione che invero dissimulano rapporti di lavoro subordinato». L'ESERCITO DEI PRECARI. La stima del numero dei precari non è semplice. Se si adotta una definizione che includa i lavoratori a termine, i collaboratori con forti indizi di subordinazione e gli individui non più occupati perché hanno concluso un contratto temporaneo e che tuttavia sono ancora sul mercato del lavoro, si può calcolare che la precarietà coinvolge in Italia 3.757.000 persone (dati ottenuti dalla rilevazione sulle forze di lavoro dell'Istat e dalla rilevazione plus dell'Isfol). L'incidenza sul totale dell'occupazione è del 12,2 per cento. Mario Pagliata Dal sito: http://www.ifgonline.it/pub/142/show.jsp?id=3467&iso=1&is=142